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Varie e Generiche

È operativo lo sgravio contributivo sui premi di risultato

Istruzioni operative
Dopo l'emanazione del Dm 7 maggio 2008, pubblicato sulla Gu 31 luglio 2008, n. 178, l'Inps, con la circolare 6 agosto 2008 n. 82, ha fornito le istruzioni operative per poter beneficiare della riduzione contributiva, originariamente prevista dalla legge 247/07, art. 1, comma 68.

Tale riduzione contributiva va a sostituire il precedente regime di decontribuzione delle retribuzioni variabili (emolumenti concordati nella contrattazione collettiva di secondo livello) previsto dall'art. 2, Dl 67/97 (legge 135/97). Il nuovo sgravio contributivo non opera automaticamente, in quanto è prevista la presentazione, da parte delle aziende interessate o da parte degli intermediari abilitati, di apposita domanda, nel limite delle risorse finanziarie preordinate allo scopo (650 milioni di euro per ciascuno dei tre anni relativi alla sperimentazione, di cui: il 62,5% andranno a coprire le retribuzioni variabili derivanti degli accordi aziendali; il 37,5% le retribuzioni variabili derivanti degli accordi territoriali - art. 1, Dm 7 maggio 2008).

Operatività dello sgravio
Il contributo si riferisce solo alle retribuzioni variabili, vale a dire incerte nella corresponsione o nell'ammontare, collegate a parametri di produttività, qualità e competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati (ovvero a parametri legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio, per i contratti territoriali, come per esempio l'Eet nel settore dell'edilizia).

Lo sgravio, in fase di prima attuazione, trova applicazione, per l'anno 2008 (per l'Inps dal 1° gennaio 2008 a valere anche per gli anni successivi, vista la possibilità di preventive istanze pluriennali), fino a un massimo del 3% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori interessati all'erogazione variabile, da intendersi la retribuzione imponibile ai fini contributivi così come individuata dall'art. 12 della legge 153/69.

Il decreto in esame prevede che il limite del 3%, per il solo anno 2008, potrà essere rideterminato (nel rispetto della copertura finanziaria e entro il tetto massimo del 5%) con un ulteriore decreto interministeriale, entro il 30 settembre 2008, sulla base delle domande nel frattempo intervenute.
Per il momento non trova, quindi, applicazione l'aliquota del 5%.

La riduzione contributiva
Il datore di lavoro può beneficiare dello sgravio contributivo (per i contributi previdenziali e assistenziali a proprio carico, con esclusione, secondo quanto precisato dall'Inps, del contributo dello 0,30% versato al fondo disoccupazione per la formazione) pari a 25 punti percentuali. La contribuzione soggetta a sgravio è quella già ridotta di eventuali benefici contributivi per assunzioni agevolate, vale a dire che lo sgravio rappresenta un valore massimo applicabile, conseguentemente in presenza di contribuzione previdenziale/assistenziale a carico datore di lavoro inferiore al 25% o in presenza di altri benefici contributivi, lo sconto non potrà eccedere la contribuzione dovuta (carico azienda).

I contributi interessati dallo sgravio sono quelli previdenziali veri e propri (vale a dire quelli pensionistici) dovuti ai vari enti (Inps, Enpals, Inpdap, Inpgi, Ipost, elenco riportato nelle specifiche tecniche per la compilazione dell'istanza) e quelli assistenziali (malattia, maternità, Cuaf, Cig, disoccupazione con esclusione dello 0,30%, ecc.).

Il lavoratore, invece, può beneficiare dell'intera contribuzione a suo carico (normalmente 9,19% ovvero 9,49% con contributo Cigs ovvero 5,84% per gli apprendisti) sull'ammontare della somma soggetta a sgravio senza perdere la copertura assicurativa pensionistica.

L'Inps (circolare 82/08) ha però precisato che non costituisce oggetto di sgravio il contributo Ivs aggiuntivo dell'1% (art. 3-ter, legge 438/92) dovuto dai lavoratori sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2008 fissata in euro 40.765).

I contratti collettivi. I contratti collettivi, aziendali o territoriali, che regolamentano la retribuzione variabile devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro (Dpl) dai datori di lavoro che li hanno sottoscritti o dalle associazioni a cui aderiscono, entro 30 giorni dalla stipula ovvero entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Dm 7 maggio 2008 (vale a dire entro il 14 settembre 2008) per quelli stipulati precedentemente e non già depositati. Il deposito del contratto collettivo presso la Dpl risulta quindi vincolante per l'accesso al beneficio. Si ricorda che se il contratto di secondo livello prevede anche alcune clausole che stabiliscono l'esclusione (ovvero l'omnicomprensività, ove possibile) di alcuni emolumenti retributivi dalle incidenze sulle retribuzioni indirette e/o differite (art. 13, comma 1, legge 401/96), il deposito del contratto deve essere effettuato anche presso gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Non si può applicare il beneficio se non si rispettano le regole retributive derivanti da leggi, regolamenti, Ccnl, accordi collettivi, accordi individuali e, naturalmente, se non si possiede il requisito per il rilascio del Durc.
L'applicazione indebita comporta la restituzione del beneficio con le corrispondenti sanzioni (ferma restando l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato).

Le agenzie di somministrazione. Possono accedere al beneficio anche le imprese di somministrazione per i lavoratori somministrati.

In tale ipotesi, ai fini dell'accesso allo sgravio, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Procedura per lo sgravio
Per accedere al beneficio occorre presentare apposita istanza, esclusivamente per via telematica (le specifiche tecniche sono allegate alla circolare Inps 82/08), all'Inps, direttamente o tramite intermediari incaricati dai datori di lavoro, abilitati a svolgere gli adempimenti di cui all'art. 1, della legge 12/79 (consulenti del lavoro e, previa comunicazione alla Dpl, gli iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali), anche per i lavoratori iscritti ad altri enti di previdenza.

Il contenuto dell'istanza
Dati identificativi dell'azienda.
Date di sottoscrizione e deposito del contratto di secondo livello (aziendale o territoriale). A tale proposito l'Inps ha precisato che per i contratti territoriali sottoscritti e depositati entro il 31 dicembre 2007 può essere indicata, convenzionalmente, tale data. Nella guida operativa allegata alla circolare Inps viene precisato che occorre fornire anche le seguenti informazioni: dichiarazione di sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale o di secondo livello, ovvero adesione a un contratto territoriale; validità temporale del contratto collettivo; luogo di deposito del contratto.

Ammontare annuo (massimo per 2008, 2009 e 2010) delle erogazioni variabili (entro il limite massimo del 3% della retribuzione contributiva dei lavoratori interessati) che si prevede possano essere ammesse allo sgravio e il numero dei lavoratori interessati.

Ammontare dello sgravio spettante al datore di lavoro (massimo 25 punti percentuali dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico) distinto da quello a favore del lavoratore.

Indicazione dell'ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

N.B. Se i contributi previdenziali vengono versati a un ente diverso dall'Inps e a quest'ultimo vengono versati i contributi c.d. "minori" occorre presentare due distinte domande.

L'istanza deve essere trasmessa anche per i contratti di secondo livello sottoscritti e depositati entro il 31 dicembre 2007. L'istanza può interessare una singola matricola (domanda singola) o una pluralità di matricole (caricamento flusso Xml). Durante la trasmissione dell'istanza contenente più domande la procedura propone all'utente una pagina web nella quale viene richiesto ai soggetti trasmittenti se intendono qualificarsi come associazione datoriale.

Per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda.

Per quanto riguarda le istanze relative alle aziende che aderiscono ad accordi territoriali, l'Inps precisa che le stesse possono essere presentate in un unico file, anche per pluralità di accordi territoriali, dagli intermediari autorizzati (l'ammissione al beneficio sarà globale, nei limiti delle risorse disponibili).

La domanda, come si evidenzia nella guida operativa, potrà essere riferita a un contratto collettivo pluriennale (periodo massimo: anni 2008, 2009 e 2010) e potrà ottenere la copertura per l'intero periodo o parte di esso.

Il click day. Le domande potranno però essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 15,00 del 15 settembre 2008. Una volta trasmessa la domanda, l'utente riceverà una e-mail di avvenuta ricezione e protocollazione della domanda inoltrata. Il trasmittente può decidere anche di annullare un'istanza precedentemente trasmessa. La procedura permette altresì la visualizzazione delle domande trasmesse e dei relativi stati di lavorazione (funzione "elenco domande inviate").

Ammissione al beneficio e fruizione. L'ammissione al beneficio avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
• prima verranno esaminate le istanze relative ai contratti aziendali o territoriali stipulati e depositati alla data del 31 dicembre 2007, seguendo l'ordine cronologico di inoltro della domanda;
• successivamente, verranno esaminate le istanze relative ai contratti aziendali e territoriali stipulati e depositati dal 1° gennaio 2008, seguendo l'ordine cronologico di inoltro della domanda;
• nel caso di domanda plurima, contenete più contratti aziendali (domande contenute in un flusso Xml), che non trovasse interamente capienza nelle risorse finanziarie disponibili, l'Inps procederà ad ammettere le istanze il cui contratto aziendale risulti stipulato e depositato in epoca più remota.

L'ammissione al beneficio - comunicazione alle aziende o agli intermediari abilitati da parte dell'Inps dell'esito della domanda - avverrà con cadenza periodica.

La prima comunicazione, che autorizzerà l'applicazione del beneficio, avverrà entro il 30 ottobre (45 giorni successivi il 15 settembre) previa verifica da parte dell'istituto del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati (d'ufficio) secondo la procedura contenuta nella circolare Inps 51/08 e nel messaggio Inps 14521/08 (Durc interno e dichiarazione di responsabilità).

Le modalità operative, per la fruizione delle somme ammesse al beneficio, saranno diffuse successivamente dall'Inps con apposito messaggio.

Norma transitoria
Per le aziende che, nonostante l'abrogazione dell'art. 2, del Dl 67/97 (legge 135/97), hanno continuato ad applicare la decontribuzione, il Dm 7 maggio 2008 prevede (come anticipato dall'Inps - messaggio 9 aprile 2008 n. 8312) che le stesse possono regolarizzare la propria posizione contributiva senza oneri aggiuntivi mediante compensazione con le somme eventualmente spettanti in base alle nuove regole.

Le istruzioni operative saranno successivamente diffuse dall'Inps con apposito messaggio.

Fonte: Luca Vannoni - MGconsulting S.r.l. - Finanziamenti & credito