Varie e Generiche
Sanzioni sui riposi settimanali
Più violazioni per mancati riposi settimanali riferite allo stesso lavoratore danno luogo ad una sola sanzione per ogni periodo di riferimento. Il Ministero del Lavoro risponde ad un quesito in merito alle modalità per sanzionare i mancati riposi settimanali, al fine di realizzare un'uniformità di comportamento.
La questione inerente il criterio per il calcolo della sanzione in caso di mancato rispetto del riposo settimanale è alquanto bollente all'interno del Ministero del Lavoro in quanto i vari Servizi Ispezione Lavoro sparsi sul territorio nazionale non si comportano in modo uniforme e le varie risposte agli interpelli in materia, anche da ultimo pubblicate, non sono per nulla chiare in merito.
Infatti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003 - come modificato dalla Legge n. 133/2008 - il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
In virtù della modifica introdotta dalla Legge n. 133/2008, il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
L'art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, punisce il mancato rispetto dell'art. 9, comma 1, con la sanzione amministrativa da € 130 ad € 780 per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 e 4, a cui si riferisca la violazione. Il suddetto periodo di riferimento (di cui all'art. 4, commi 3 e 4) è quello su cui va calcolata la durata media dell'orario di lavoro e non può essere superiore a quattro mesi, ma può essere elevato dai contratti collettivi fino a sei mesi o dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
La difformità di applicazione citata, in pratica, si riscontra sia nelle modalità con cui viene considerato il periodo di 14 giorni (alcuni Uffici calcolano il periodo di 14 giorni come fisso mentre altri lo considerano mobile, partendo a ritroso dall'ultimo giorno di riposo usufruito), sia in relazione al periodo di riferimento su cui calcolare la sanzione (alcuni Uffici, seguendo il dettato letterale della norma, calcolano una sola sanzione a fronte di più violazioni dello stesso lavoratore purché avvenuti nello stesso quadrimestre – oppure 6 o 12 mesi - mentre altri calcolano una sanzione per ogni lavoratore e per ogni periodo di 14 giorni). Come è facile immaginare il risultato sul piano economico per i datori di lavoro è notevolmente diverso e la difformità di comportamento degli ispettori del lavoro può, per eccesso, comportare che lo stesso datore, avente più unità locali in diverse province, si veda calcolare le sanzioni in modo diverso a fronte delle medesime violazioni di legge.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, rispondendo ad un quesito posto da una Direzione Provinciale del Lavoro, con nota n. 19428 del 14.12.2009, ha finalmente chiarito i dubbi in merito, e questo dovrebbe finalmente portare alla tanto agognata uniformità di comportamento.
In pratica il personale ispettivo, nel verificare il rispetto della disposizione, dovrà partire dall'ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore che costituirà il dies a quo da cui procedere a ritroso, al fine di accertare se, nei 13 giorni precedenti, il medesimo lavoratore abbia goduto almeno di un altro giorno di riposo, e così via per l'intero arco temporale oggetto di controllo. Quanto poi al "periodo di riferimento", una pluralità di violazioni riferite al medesimo lavoratore, se ricadenti nello stesso periodo di riferimento – ovvero 4, 6 o 12 mesi - daranno luogo ad una sola sanzione.
Peccato che i chiarimenti arrivino solo adesso, dopo più di un anno dall'entrata in vigore della modifica legislativa e quando il "Collegato Lavoro" – che prevede ulteriori modifiche dell'apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro – sembra essere in dirittura di approvazione.
Fonte: Rossella Schiavone - Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore




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