Varie e Generiche
Lavori usuranti: il punto sulla situazione
Le norme sulle pensioni rappresentano uno dei temi caldi che prende ampio spazio anche in questi giorni sui media in ragione dei prossimi cambiamenti determinati dalla Riforma Monti, che sta proseguendo il proprio difficile cammino verso la conversione in legge.
Tuttavia, un punto fermo, pur con un piccolo, ma importante, intervento, dovrebbe restare la recente normativa sull'accesso agevolato alla pensione a favore dei lavoratori impegnati in lavori usuranti: la recente pubblicazione del D.M. di settembre in Gazzetta Ufficiale, che da esecuzione al decreto legislativo di aprile, offre lo spunto per riepilogare la normativa e gli adempimenti in materia.
Il quadro normativo
Il lungo iter legislativo in materia di accesso anticipato previsto per coloro che svolgono lavori usuranti, faticosi, pericolosi trova la propria origine nel Collegato Lavoro del 2010. Nella legge n. 183 del 2020, all’art. 1, viene delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo in materia, decreto legislativo n. 67 che viene licenziato in aprile 2011 a cui fa seguito il Decreto attuativo del 20 settembre 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo alla fine di novembre). Oltre agli interventi di carattere legislativo, vanno ricordati i numerosi documenti, a integrazione e supporto delle indicazioni di legge, sia dell’Inps che del Ministero del lavoro.
Il quadro si presenta, pertanto, alquanto complesso per gli operatori e soprattutto per i lavoratori che intendono beneficiare dell’accesso agevolato al trattamento di pensione.
Da ultimo, il Decreto legge monti, all’art. 24, comma 17 ha previsto alcune modifiche alla disciplina dell’aprile 2011.
Soggetti e condizione di accesso agevolato al pensionamento
L’art. 1 del Decreto n. 67 prevede che in deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti impegnati nelle seguenti lavorazioni:
Tabella 1
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2011
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2, D.M. 19 maggio 1999)
b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009
b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, per i periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori abbiano svolto una o più delle attività lavorative indicate, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa: per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva 2017: per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018,
fatte salve le diverse prescrizioni applicabili in via transitoria, per il periodo 2008-2012.
Infine, regole particolari trovano applicazione nel caso di lavoratori che prestano le attività di lavoro notturno, per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio viene redatta secondo le indicazioni fornite dall’ente presso il quale il lavoratore è iscritto secondo le modalità definite dal medesimo. Ai fini della procedibilità dell'istanza, la domanda deve:
a) indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, del beneficio di cui al decreto legislativo;
b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative;
c) contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative, la corrispondente documentazione minima necessaria indicata dal Decreto.
La documentazione, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.
Una volta ricevuta la domanda, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato
- entro il 31 dicembre 2011: qualora l’interessato abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011,
- entro il 30 ottobre di ciascun anno: qualora l’interessato abbia maturato i requisiti dal 1° gennaio 2012
l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, in ragione eventualmente dell'insufficiente copertura finanziaria ovvero il rigetto della stessa, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.
Inps: riconoscimento del beneficio pensionistico per coloro che hanno perfezionato il requisito agevolato di accesso alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2011
L’Inps, dopo la recente pubblicazione del D.M. di settembre in Gazzetta ufficiale, si sofferma sulla situazione dei soggetti che perfezionano il requisito di accesso alla pensione di anzianità entro la fine del corrente anno 2011.
Le precisazioni fornite sono in sintesi le seguenti:
- lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 30-9-2011, che hanno maturato o maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31.12.2011: qualora abbiano cessato l’attività lavorativa prima della predetta data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro
- per i lavoratori ancora in attività alla data del 31.12.2011, che hanno maturato o maturino i requisiti entro tale data: i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011
- il lavoratore, adibito a lavori faticosi e insalubri, interessato al beneficio pensionistico doveva presentare la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 30 settembre 2011, qualora avesse già maturato o maturi i requisiti agevolati per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011
- le domande presentate entro il 30 settembre 2011 e non corredate della necessaria documentazione possono essere istruite qualora la documentazione integrativa sia pervenuta entro il entro il 6 dicembre 2011
- per le domande di riconoscimento dello svolgimento dei lavori faticosi e pesanti presentate oltre i termini di legge è previsto il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato; diversamente, il predetto differimento non opera per le domande presentate nei termini ancorché successivamente integrate dalla necessaria documentazione.
Adempimenti a carico del datore di lavoro
Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto segue:
1.con periodicità almeno annuale: il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui alla Tab. 1; in caso di svolgimento di lavoro notturno a turni, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia
2.con periodicità annuale: l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici
3.entro trenta giorni dall'inizio: lo svolgimento delle lavorazioni indicate nel T.U. Inail (“a catena”).
In caso di omissione delle comunicazioni di cui ai punti 2 e 3: sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sulla diffida.
Il Ministero del lavoro fa il punto sulle comunicazioni a seguito della pubblicazione del Decreto del 20.9.2011 (si ricorda che con circolare n. 15 del 20 giugno 2011 erano state fornite le prime indicazioni operative in attesa della pubblicazione del predetto decreto):
il modello LAV-US è disponibile sul sito del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) e sul portale del lavoro (www.cliclavoro.gov.it)
i datori di lavoro e gli altri soggetti abilitati dalla legge ad agire in nome e per conto, devono accreditarsi al sistema, con le modalità indicate dal Ministero nell’apposita sezione del portale ClicLavoro
i soggetti che possono effettuare le comunicazioni sono
i) i datori di lavoro privati quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni
ii) le imprese utilizzatrici con riguardo ai lavoratori “somministrati”, impegnati dei lavoro a catena o notturni
iii) i consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati ex legge n. 12 del 1979
iv) gli altri soggetti abilitati alla gestione e amministrazione del personale dipendenti del settore agricolo
acquisita la comunicazione, il Ministero ne mette a disposizione i dati alla Direzione provinciale del lavoro.
Si rammenta che potranno essere introdotte, con apposite convenzioni tra il Ministero del Lavoro e gli Enti Previdenziali interessati, modalità diverse di esecuzione degli adempimenti in questione.
Le modifiche apportate dal Decreto Monti
Il decreto legislativo n.67/2011, nel testo originario, consente ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni (fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni, la nuova disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento - cd. “finestre” - e l’adeguamento dell’età pensionabile all’incremento dell’aspettativa di vita.
Le novità introdotte rispetto alla normativa previgente sono:
la limitazione agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) del periodo transitorio;
per quanto concerne la disciplina a regime (a decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2012, anziché dal 1° gennaio 2013), la previsione che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle “quote” previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 247/2007 (ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato ai sensi dei commi 10 e 11 dell’articolo 24 in commento del decreto Monti).
Nella normativa previgente (testo originario dell’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n.67/2011) il diritto al trattamento pensionistico veniva invece conseguito con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B sopra citata (si ricorda che la tabella B di cui all’Allegato 1 alla legge 247/2007 prevede per i lavoratori dipendenti un età minima anagrafica di 60 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva di 96 per il 2012; e un età minima anagrafica di 61 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva di 97 dal 2013);
per quanto concerne, specificamente, i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, la disciplina vigente (che prevede una riduzione massima dell’età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all’anno, ovvero da 72 a 78 giorni all’anno) viene limitata al periodo 2009-2011; a regime, ossia dal 1° gennaio 2012, viene invece previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle “quote” previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 247/2007, incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all’anno, e di una un anno e una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all’anno.
Le modifiche sopra indicate, tuttavia, non scontano il fatto che la norma prevede l’applicazione per i lavoratori in questione del regime delle decorrenze, (c.d. finestre) (v. comma 5 dell’articolo 24 del d.l. n. 201).
Fonte: D. Morena Massaini - Il Quotidiano Ipsoa N.22/12/anno 2011




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