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Società Cooperative

Inapplicabilità della disoccupazione ordinaria

Inapplicabilità della disoccupazione ordinaria alla cooperativa di produzione e lavoro.
Il socio di una cooperativa di produzione lavoro o di una srl può percepire la disoccupazione? Il presidente di una cooperativa di produzione e lavoro o il membro del Consiglio di amministrazione della cooperativa possono percepire la disoccupazione ordinaria?

Si può sostenere che l'indennità ordinaria è un sussidio economico che spetta ai lavoratori licenziati o titolari di un contratto a tempo determinato che siano stati assicurati per almeno due anni contro la disoccupazione involontaria e per i quali siano stati versati almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per accedere all'indennità ordinaria di disoccupazione è necessario pertanto, secondo l'articolo 35 R.D.L. n. 1827/35, essere nello «stato di disoccupazione» di chi ha perduto involontariamente un posto di lavoro subordinato a seguito di cessazione del rapporto stesso, ovvero nello stato di un «soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti».

L'indennità ordinaria non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, anche se fanno eccezione le lavoratrici in maternità, ed i lavoratori disoccupati, che si dimettono volontariamente, nel caso in cui le dimissioni derivino da giusta causa, ad esempio da mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing.

Possono usufruire del trattamento di indennità di disoccupazione, tutti coloro che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, compresi i soci lavoratori di cooperative, ex L. n.196 del 24 giugno 1997, art. 24, comma 2. In effetti l'articolo 24, comma 2, della suddetta legge, ha introdotto l'obbligo assicurativo per i lavoratori soci di cooperative di lavoro, tranne che per le cooperative ex D.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970, indipendentemente dal sistema di remunerazione adottato e cioè sia che esso sia ragguagliato ad una retribuzione fissa ovvero che si preveda una forma di compenso variabile.

Tali lavoratori comunque devono essere stati licenziati o devono aver terminato un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Tuttavia, essendo le cooperative di produzione lavoro rientranti nel decreto n. 602/1970, si può affermare che il trattamento di disoccupazione, consistente nell'indennità ordinaria, non è previsto per i soci di cooperative di produzione lavoro che pertanto non possono percepire tale indennità ordinaria di disoccupazione.

Si ritiene altresì che siano esclusi dalla possibilità di percepire l'indennità ordinaria di disoccupazione, in conseguenza di quanto sopra specificato, anche il Presidente di una cooperativa di produzione lavoro o il membro del Consiglio di amministrazione della medesima, proprio a causa della prevista esclusione, delle cooperative di produzione lavoro, dall'obbligo assicurativo nei confronti dei soci, operata dal suddetto decreto.
Per quanto concerne il socio di una società responsabilità limitata occorre distinguere a seconda che si tratti di un socio lavoratore autonomo o di un socio lavoratore dipendente ed una ulteriore distinzione deve essere fatta anche in relazione alla modalità retributiva di tale socio.

In effetti non hanno diritto all'indennità ordinaria i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti con la qualifica di apprendista ed i lavoratori parasubordinati, pertanto qualora il socio di una s.r.l. rivesta tali qualifiche non ha diritto al trattamento di disoccupazione.
Nel caso in cui si tratti invece di socio di una s.r.l. con qualifica di lavoratore dipendente si può affermare l'applicabilità del suddetto trattamento con contestuale diritto all'indennità ordinaria. Inoltre sono esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione e quindi dal relativo trattamento i lavoratori retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda. (artt. 8, R.D. n. 2270/1924 e 40, n. 7, R.D.L. n. 1827/1935).

In effetti l'articolo 8 della R.D. n. 2270/1924 afferma che l'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, prevista dall'art. 2, n. 7, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, riguarda gli associati in partecipazione all'azienda presso la quale prestano la loro opera, e coloro che ricevono come corrispettivo della loro prestazione una parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro.

Gli associati in partecipazione od i prestatori d'opera retribuiti con parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro, i quali ricevano a titolo di complemento della loro retribuzione un salario o stipendio od altra competenza, debbono essere assicurati contro la disoccupazione sulla base della retribuzione complessiva.

Pertanto nel caso in cui il socio di una s.r.l. sia un lavoratore dipendente esclusivamente retribuito con la partecipazione agli utili non ha diritto all'indennità ordinaria, mentre se tale socio lavoratore è retribuito in parte con una partecipazione agli utili ed in parte con un salario, ha diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione sulla base della retribuzione complessiva.

Fonte: Filippo Collia - shop.wki.it