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Società Cooperative

Cooperative: sicurezza sociale

Ai fini previdenziali e assistenziali le cooperative sono inquadrate in base al settore economico e merceologico di appartenenza, secondo i criteri generali previsti per le generalità delle aziende (art. 49 L. 88/89).

Per la contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro.

Ai soci lavoratori con rapporto subordinato è garantita, con modalità ed estensione diverse a seconda della tipologia di cooperativa, la tutela previdenziale e assistenziale dell’INPS prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti e la copertura assicurativa antinfortunistica prestata all’INAIL.

Beneficiano dell’indennità di mobilità i soci lavoratori delle cooperative che, in base al settore di attività e alla dimensione occupazionale, rientrano nel campo di applicazione della disciplina (Cass. 18 febbraio 2000 n. 1888).

Le agevolazioni contributive per incentivare l’occupazione possono essere estese ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge, dal momento che la prestazione dei soci lavoratori costituisce adempimento di un patto sociale e non esecuzione di un obbligo derivante da un contratto di lavoro subordinato.