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Società Cooperative

Rapporto tra soci lavoratori e cooperativa

Tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due diversi rapporti giuridici: quello associativo e quello di lavoro.
Rapporto associativo: (art. 1, c. 2, L 142/2001) in relazione al rapporto associativo il socio:

- concorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
- partecipa all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- contribuisca alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mette a disposizione le proprie capacità professionalianche in relazione al tipo e allo sto d’invalidità svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Rapporto di lavoro: (art. 3 c.1, L 142/2001) il socio lavoratore di cooperativa stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasa altra forma con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato deve essere comunicato al Centro per l’impeigo competente entro 5 giorni.

Se il rapporto di lavoro è svolto in forma subordinata al socio lavoratore si applicano le disposizioni:

1) contenute nello Statuto dei Lavoratori (legge 300/70). Fanno eccezioni le norme concernenti: - la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo nell’ambito di operatività della tutela reale qualora venga a cessare, insieme al rapporto di lavoro, anche quello associativo - i diritti sindacali. essi possono essere esercitati compatibilmente con lo stato di socio lavoratore solo se ciò è previsto e determinato da specifici accordicollettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo ed organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

2) vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro