Dom20052012

Ultimo Aggiornamento03:49:43 PM

Cerca un Lavoro

Cerca fra tutti gli annunci presenti sul web quello che fà al tuo caso.

Bacheca Annunci

Inserisci gratuitamente il tuo annuncio di lavoro nella nostra Bacheca.

Leggere la Busta

Vuoi imparare a leggere la tua Busta Paga? Segui il nostro Vademecum.

Jobpedia

Se non conosci alcuni termini, puoi utilizzare la nostra Enciclopedia Libera.

Back Sei qui: Home Sezioni & Articoli Sicurezza sul Lavoro Decreto Sicurezza: gli effetti sul d.lgs. 231/2001

Sicurezza sul Lavoro

Decreto Sicurezza: gli effetti sul d.lgs. 231/2001

Lo schema di decreto legislativo varato giovedì 6 marzo dal Consiglio dei ministri in attuazione della legge delega 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza del lavoro, formato da 303 articoli e 52 allegati per le regole tecniche e suddiviso in 13 titoli, si applica a tutte le aziende e a tutte le attività a rischio, riguardando sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, ma anche i collaboratori a progetto e coloro che abbiano un contratto di collaborazione continuativa, le cui prestazioni si svolgano nei luoghi di lavoro del committente.

Tale decreto contiene molte novità sugli obblighi a carico dei datori di lavoro, dei loro delegati e dei dipendenti: in tal senso, dunque, necessariamente va anche a completare l’introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche disciplinata dal d.lgs. n. 231/2001.

I modelli organizzativi: il testo unico sulla sicurezza del lavoro “integra” il d.lgs. 231/2001
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche viene completata dal testo unico approvato dal Consiglio dei Ministri quanto alle violazioni delle norme infortunistiche da cui derivi la morte o lesioni gravi del lavoratore. In tali circostanze, infatti, per le aziende potrebbero esserci pesanti conseguenze: multe fino a 1,5 milioni di euro e sanzioni interdittive quali il divieto di contrattare con la P.A. e l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui siano violate norme antinfortunistiche, sarà sempre garantita una via d’uscita alle imprese grazie alla forza esimente dei modelli organizzativi sancita direttamente dall’art. 30 dello stesso decreto sicurezza, con conseguente limitazione, quanto alla sicurezza, della discrezionalità del giudice, al quale spetta la generale valutazione dei modelli organizzativi adottati dalle imprese per decretarne l’esonero dalle sanzioni. Infatti, l’art. 30 disciplina dettagliatamente quelli che devono essere i contenuti dei modelli di gestione, che devono assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi posti dal testo unico: dal rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a impianti, agenti chimici, fisici e biologici alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti, dalle attività di natura organizzativa per la sicurezza a quelle di sorveglianza sanitaria, dall’informazione alla formazione dei lavoratori, con previsione da parte degli stessi modelli di un sistema di controllo sull’attuazione delle prescrizioni antinfortunistiche.
In tal modo, dunque, le imprese che adotteranno puntualmente le misure standard indicate nello schema del decreto avranno la certezza di sfuggire agli effetti della responsabilità ex d.lgs. 231/2001.

Le sanzioni: l’impianto del d.lgs. 231/2001 rimodulato dal decreto sicurezza.
Pur essendo, in realtà, possibile far valere già dall’agosto 2007 la responsabilità delle imprese, inserita tra le norme immediatamente operative della legge 123/07 (articolo 9), lo schema di decreto legislativo varato da Palazzo Chigi, oltre a certificare l’esimente dei modelli, ha provveduto tuttavia a rimodulare l’impianto delle sanzioni per graduarle alla gravità degli incidenti.
Ed infatti l’art. 300 del decreto incide direttamente sul d.lgs. 231/2001 sostituendone l’art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro): la sanzione pecuniaria più incisiva – pari a 1.000 quote, corrispondenti a una somma che può variare da 250mila a 1,5 milioni di euro – e quelle interdittive da tre mesi a un anno, troveranno applicazione solo per i casi più gravi, come l’omicidio colposo, commesso con la violazione degli obblighi non delegabili del datore (valutazione e documentazione dei rischi aziendali) nei settori produttivi più esposti. Nei casi di omicidio colposo derivante dal mancato rispetto degli altri obblighi posti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti troverà spazio una sanzione pecuniaria variabile tra 250 e 500 quote (più le sanzioni interdittive da tre mesi a un anno). Mentre in caso di incidenti che provochino lesioni gravi o gravissime scatterà una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e sanzioni interdittive sotto i sei mesi.