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Back Sei qui: Home Sezioni & Articoli Sicurezza sul Lavoro Obbligo di sicurezza del datore di lavoro

Sicurezza sul Lavoro

Obbligo di sicurezza del datore di lavoro

La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 codice civile è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni;

da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. Alla responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro per inadempimento all'obbligo contrattuale di sicurezza si applicano, oltre l'art. 1218 cod. civ. le altre regole civilistiche sull'inadempimento dell'obbligazione, ed in particolare l'art. 1227, 1^ comma, cod. civ. sul concorso di colpa del creditore. La giurisprudenza individua la responsabilità del debitore dell'obbligo di sicurezza in termini molto severi, e può essere così riassunta: "Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedirle l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.

Fonte: Avv. Lorenzo Cuomo