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Conguaglio riepilogativo
Il sostituito può chiedere al proprio sostituto di effettuare il conguaglio riepilogativo (art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973), cioè di tener conto nelle operazioni di conguaglio anche dei redditi corrisposti da altri soggetti.
A tal fine, il sostituito consegna al sostituto d'imposta, «entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute».
Se la richiesta è effettuata entro il 12 gennaio dell'anno successivo, il sostituto d'imposta è obbligato ad effettuare il conguaglio riepilogativo.
Se, invece, la richiesta giunge al sostituto d'imposta dopo il 12 gennaio, questi può comunque acconsentire all'effettuazione del conguaglio riepilogativo (da completare, in ogni caso, entro il termine del 28 febbraio).
Inoltre, il sostituto d'imposta deve riconoscere le detrazioni eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 15 del Tuir per oneri a fronte dei quali ha effettuato trattenute.
Se gli oneri non sono stati sostenuti per il suo tramite (e questo è il caso prospettato dal lettore), il sostituto può anche non dare seguito alla richiesta.
Fonte: Andrea Barone - Esperto Ipsoa




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