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Domande di assegno straordinario da modificare o integrare

L’accesso all’assegno straordinario è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria. Il diritto a pensione del lavoratore deve essere pertanto verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai requisiti pensionistici che saranno in vigore alla data di uscita dal Fondo di sostegno.

L’INPS sottolinea che, per le lavoratrici ammesse alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° ottobre 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia deve essere verificato in funzione della nuova disciplina dettata dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 14 settembre 2011.

La norma richiamata anticipa al 2014 (anziché dal 2020) il progressivo aumento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo; l’entrata a regime della disciplina è anticipato al 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032).

Ne consegue che le domande di assegno straordinario devono essere modificate, o integrate, ai sensi della citata nuova disposizione normativa. Infatti, nei casi in cui la data di scadenza dell’assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina, la Sede INPS competente segnala la circostanza all’azienda esodante, la quale deve provvedere alla presentazione di un’altra domanda, ovvero di un’integrazione della precedente, sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore, con l’indicazione della nuova scadenza.

Resta ferma la disciplina sulle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre).

Fonte: Quotidiano Ipsoa