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Lo Stage

Soggetti e durata

Il soggetto che si mette alla prova attraverso lo svolgimento dello stage, può usufruire dell’insegnamento che gli verrà dato per una durata variabile. L’art. 7 del decreto ministeriale 142/1998, infatti, dispone la durata del tirocinio a seconda del livello dello studente; vediamo nel dettaglio chi sono i soggetti fruitori e la durata massima del loro stage:

- studenti della scuola secondaria per una durata massima di 4 mesi;
- studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea per una durata massima di 6 mesi;
- allievi degli Istituti professionali di Stato per una durata massima di 6 mesi;
- lavoratori inoccupati (o occupati a tempo parziale fino ad un massimo di 20 ore) e disoccupati per una durata massima di 6 mesi;
- studenti universitari e laureati da non più di 18 mesi, per una durata massima di 12 mesi;
- studenti che frequentano dottorati di ricerca, per una durata massima di 12 mesi;
- studenti che frequentano scuole di specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi, per una durata massima di 12 mesi;
- persone svantaggiate (invalidi civili, psichici e sensoriali), per una durata massima di 24 mesi.

In alcuni casi il tirocinio può essere interrotto; durante questa pausa naturalmente lo stage è sospeso e riprenderà poi a decorrere una volta che la situazione sarà risolta. Tali interruzioni e riprese dello stage dovranno essere comunicate obbligatoriamente agli organi preposti al controllo del regolare svolgimento del tirocinio. Le cause di interruzione possono essere determinate da:

- svolgimento del servizio militare o civile
- astensione obbligatoria per maternita'.

Sia lo stagista che l’azienda possono interrompere in ogni momento questa esperienza, senza nessun vincolo. Non è infatti previsto l’obbligo del preavviso, ma è obbligatoria la comunicazione di avvenuta conclusione dello stage all’ente promotore.