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Lo Stage

Agevolazioni sullo Stage

L’art. 1 della legge n. 326/2003, recante detassazione delle spese sostenute dalle imprese per stage aziendali per studenti (ma anche per investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa), introduce disposizioni che prevedono incentivi fiscali per tale particolare tipologia di spesa.

La detassazione, che si aggiunge alla ordinaria deduzione dalreddito d’impresa esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa in attività alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero alla data del 2 ottobre 2003.

Nell’ambito dei vari vincoli imposti dal legislatore, appare opportuno richiamare le disposizioni relative alla decorrenza dell’agevolazione. In particolare, il comma 4 del citato art. 1 dispone che l’incentivo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Dalla lettura di tale dispositivo, pertanto,appare evidente che il provvedimento, nei confronti dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si applica esclusivamente alle spese sostenute nel 2004.
Sul piano soggettivo, l’agevolazione compete a tutti i soggetti che producono reddito di impresa (così come qualificato dall’art. 51 del Tuir) indipendentemente dalla veste giuridica assunta e dal regime contabile adottato. In particolare, è da ritenersi che rientrano nella categoria dei soggetti destinatari degli incentivi:

• le società di capitali e gli enti equiparati residenti;
• le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti di cui al comma 1, lettera d), dell’art. 87, del Tuir;
• le imprese individuali;
• le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir (società di armamento e società di fatto);
• gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale;
• i lavoratori autonomi;
• le banche e le imprese di assicurazioni.

Di fatto, sono esclusi dal beneficio tutti i soggetti che non conseguono utili. Poiché per le suddette categorie di soggetti beneficiari non è prevista alcuna distinzione tra semplificati e ordinari, si ritiene che siano entrambi ammessi all’agevolazione.

Fonte: www.italiaoggi.it