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Lo Stage

Il meccanismo agevolativo

Il meccanismo agevolativo,che opera direttamente come «detassazione» di parte del reddito, sul modello delle due leggi «Tremonti», si presta a un’applicazione più semplice rispetto a quella di un credito d’imposta.

Innanzitutto deve essere precisato che l’agevolazione spetta ai fini dell’Irpef, dell’Irpeg (a partire dal 1° gennaio 2004, occorrerà riferirsi all’Ires), e configurandosi come componente negativo e non come provento, non rileva ai fini delle previsioni di cui agli artt. 52 c. 2, 63 c. 1, 75 c. 5 e c. 5-bis, e 102 del Tuir (norme che stabiliscono, in presenza di componenti positivi che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell’ammontare deducibile degli interessi passivi e delle spese generali).

Per quanto riguarda gli effetti sull’Irap, l’agevolazione non opera nell’ambito di tale regime impositivo. La base su cui procedere alla determinazione dell’imposizione fiscale, dunque, è riferita esclusivamente all’Irpef e all’Irpeg (o Ires), e non presenta alcuna correlazione con l’imponibile Irap.
In merito alla forma tecnica prescelta per concedere l ’agevolazione, l’importo escluso dall’imposizione concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui la sua presenza determini una perdita, eventualmente da portare in diminuzione del reddito degli esercizi successivi.
Per la determinazione della detassazione il rinvio generale va alla circolare n. 181/94 (esplicativa della prima versione della legge Tremonti), in base alla quale è possibile definire l’agevolazione di cui al citato art. 1 della legge n. 326/03 non un provento, bensì un componente negativo tramite il quale è possibile generare una perdita fiscale, il cui riporto ai periodi successivi è soggetto al consueto vincolo quinquennale.
Il beneficio si configura, pertanto, come un componente negativo ai fini fiscali, da far valere in via extracontabile tra le variazioni in diminuzione del reddito medesimo (come prescrive peraltro anche il dm del 15/2/1995).

L’agevolazione in esame ha natura non permanente ed è condizionata all’accantonamento degli utili esclusi da tassazione.
L’agevolazione appare quindi condizionata alla loro permanenza nell’impresa. In sintesi, l’agevolazione determina una variazione in diminuzione della base imponibile e non interviene sull’aliquota d’imposta, producendo i suoi effetti con la possibilità di incrementare la perdita fiscale, che può essere utilizzata nel quinquennio successivo, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del Tuir ovvero nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo, se realizzata da società neocostituite, nei primi tre periodi d’imposta (art. 102, comma 1- bis del Tuir).
Pertanto, nel caso di un’azienda in contabilità ordinaria, anche per opzione, qualora l’imponibile fiscale risulti negativo, a seguito dell’applicazione della detassazione sarà possibile incrementare la perdita fiscale e con la conseguenza che la «nuova» perdita potrà essere utilizzata nel quinquennio.