Lo Stage
Agevolazioni Stage
In materia di acconto Irpef e Irpeg (o Ires dal 2004), ai sensi del comma 2 del citato art. 1 della legge n. 326/2003,è stabilito che per il 2005 andrà assunta come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle agevolazioni concesse (così come previsto dalle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n.97).
In altre parole, si assume come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative, e quindi agli effetti del calcolo dell’acconto con il metodo storico non si potrà tenere conto della detassazione.
Pertanto, ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per tale periodo, deve assumersi come imposta del periodo precedente quella determinabile in assenza delle agevolazioni in esame.
In altre parole, la determinazione dell’acconto relativo al primo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto non deve essere influenzata dall’ammontare del reddito agevolato.
Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l’imposta dovuta per l’anno 2004 non risulti superiore al limite stabilito ai fini dell’obbligo del versamento dell’acconto per il successivo periodo.
In sede di rideterminazione dell’imposta potrà tuttavia tenersi conto anche di eventuali perdite pregresse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa per il riporto delle stesse.
Fonte: www.italiaoggi.it




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