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Lo Stage

Chi promuove l'iniziativa

Solo specifiche tipologie di enti possono promuovere uno stage, mentre tutti gli altri soggetti per farlo devono ricorrere all'aiuto di un ente promotore che stipula la convenzione.

Enti promotori sono:

- agenzie regionali per l'impiego.
- strutture di collocamento riconosciute dalle Regioni.
- università e istituti di istruzione universitaria.
- provveditorati agli studi.
- scuole statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale.
- centri pubblici di formazione e/o orientamento.
- centri a partecipazione pubblica (per esempio centri organizzatori di corsi FSE).
- comunità terapeutiche e cooperative sociali.
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni.
- istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.

Solo questi enti possono promuovere gli stage, perché si tratta di un momento importante nella vita formativa dello stagista, per la prima volta impegnato in una esperienza lavorativa. Questi enti determinati e non altri, devono infatti gestire e garantire il corretto svolgimento dello stage, attraverso la predisposizione della convenzione, del progetto formativo, della copertura assicurativa e di tutte le pratiche necessarie affinché il tirocinio sia utile e in linea con le normative.

Gli enti promotori nello specifico, oltre a predisporre e stipulare la convenzione di stage (DM 142/1998, art. 4, cap. 2), devono innanzitutto avviare il progetto formativo e di orientamento (DM 14271998, art. 4, cap. 2), comunicare alle Regioni, all’ispettorato del lavoro e alle rappresentanze sindacali l’istituzione del tirocinio.

Affinché al tirocinante venga garantito lo stesso trattamento previdenziale riservato ai lavoratori, l’ente stipulante deve assicurare, presso l’Inail, gli stagisti contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Per le strutture pubbliche di collocamento invece spetta al datore di lavoro il pagamento delle assicurazioni (DM 142/1998, art. 3, cap. 1).
L'assicurazione è pari al 9 per mille della retribuzione minima giornaliera.