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Lavoratori Stranieri

Lavoratore rumeno in Italia

Un lavoratore rumeno che lavora in Italia può ricongiungere i contributi con quelli versati precedentemente nel Paese d'origine?

Con la legge 9.1.2006, n. 16, lo Stato italiano ha ratificato il trattato di adesione della Romania all'Unione Europea. L'art. 6 del protocollo al Trattato, relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Romania all'Unione Europea, stabilisce che detto stato applica le disposizioni degli accordi e delle convenzioni conclusi congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri prima dell'adesione.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 le disposizioni del regolamento CEE n. 1408/71, concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ed il regolamento CEE n. 574/72, con le relative modifiche ed aggiornamenti, sono applicabili anche alla Romania quale neo Paese comunitario. La disciplina comunitaria stabilisce un principio generale secondo il quale la contribuzione versata o accreditata in un Paese facente parte della Unione Europea, o in altro Stato estero convenzionato, è utilizzabile per ottenere una pensione italiana in forza dell'istituto della cosiddetta «totalizzazione».

La contribuzione accreditata all'estero è così considerata utile al fine del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per le diverse prestazioni pensionistiche previste dall'ordinamento previdenziale italiano; tuttavia, tali contributi non incideranno sul calcolo della pensione.
I contributi esteri vengono così considerati ai fini della maturazione del diritto alla pensione e non anche della misura della prestazione pensionistica. Si tratta, infatti, di una totalizzazione fittizia, poiché i contributi restano nel Paese dove sono stati accreditati e pertanto non vengono trasferiti o ricongiunti.

La misura della pensione sarà così determinata con il sistema del «pro-rata», ovvero commisurata ai contributi versati nei vari Paese e secondo le regole vigenti in ognuno di essi. Da ultimo la Corte di Cassazione con sentenza n. 16453 del 26 luglio 2007 ha precisato che il regime pensionistico di un lavoratore che abbia prestato periodi lavorativi in Italia e in un Paese membro è diverso a seconda che egli abbia o meno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchia in entrambi gli Stati ovvero in uno solo di essi.

Nel primo caso, il lavoratore ha diritto alla doppia prestazione; nel secondo caso il lavoratore avrà diritto alla prestazione presso uno soltanto degli enti previdenziali, cumulando i vari periodi di contribuzione. In quest'ultimo caso la pensione sarà corrisposta pro-rata a carico dei due enti previdenziali secondo l'ammontare dei contributi maturati e, ripetasi, secondo la disciplina previdenziale del singolo Stato.

Fonte: Giancarlo Esposti - shop.wki.it