Lavoratori Stranieri
Flussi 2007 - Datore di lavoro
È il primo ad attivarsi predisponendo ed inviando, direttamente o tramite i soggetti accreditati, la domanda in via telematica che contiene fra gli altri tre aspetti degni di particolare attenzione. Capacità reddituale, garanzia di alloggio adeguato e impegno al pagamento delle spese per il rientro in patria.
Reddito adeguato: una condizione da valutare
L'assunzione da parte di un datore di lavoro privato di personale extracomunitario è subordinata al possesso di un reddito tale da tutelare il lavoratore che farà ingresso in Italia.
Il soggetto, italiano o extracomunitario, che intende assumere un lavoratore residente all'estero, deve pertanto essere in grado di dimostrare di possedere una capacità economica adeguata.
Lavoro domestico
Per il lavoro domestico la capacità economica del datore è stabilita dalla circolare del Welfare n. 1/05: il reddito annuo al netto dell'imposta posseduto dal datore deve essere pari al doppio dell'ammontare della retribuzione annuale da corrispondere al lavoratore, aumentata dei contributi relativi.
La capacità economica sussiste, nel caso del lavoro domestico, ogni qualvolta il richiedente sia in possesso di un reddito annuo di importo almeno doppio rispetto al totale della retribuzione annua (oltre a eventuale vitto e alloggio), dovuta al lavoratore da assumere maggiorata degli oneri contributivi.
Ricordiamo che è possibile cumulare i redditi dei parenti di primo grado (genitori e figli) anche se non conviventi. In assenza di tali soggetti, può essere effettuato il cumulo dei redditi di soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi. Nella domanda è previsto un campo per il reddito integrativo. Sono esentati da tale requisito i datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.
In tal caso la richiesta dovrà essere inoltrata per un addetto all'assistenza della persona (livello B) e non per le mansioni di colf (livello A).
Tali soggetti non dovranno produrre documenti relativi al reddito, ma il requisito della limitazione dell'autosufficienza dovrà risultare dal certificato rilasciato dall'apposita commissione medica istituita presso l'Asl.
Due casi pratici.
1. Colf a 20 ore settimanali (orario minimo previsto) livello B;
• costo totale per il datore di lavoro (subirà aumenti nel 2008) euro 513,42 (retribuzione e contributi) per 13 mensilità per un costo annuo di euro 6.675.
• reddito necessario minimo € 13.350,00
2. Prestatore d'assistenza (badante) tempo pieno livello C super;
• costo totale per il datore di lavoro euro 13.261 (1.020,10 x 13 mensilità).
• reddito necessario minimo € 26.552,00
N.B. I livelli previsti dal CCNL settore collaboratori domestici vanno da A a D super.
Lavoro non domestico
La capacità economica dell'imprenditore va valutata dallo Sportello unico caso per caso, in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all'esigenza dell'impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente.
La motivazione della richiesta da parte del datore è dettata dalla valutazione dei flussi che non si fonda solo sulla quantità, ma anche sulla qualità del lavoro svolto.
Il riferimento è a generici parametri di reddito e del fatturato prodotto dal datore, non ci sono condizioni reddituali o di fatturato che subordinano la presentazione della domanda per le imprese, la situazione andrà valutata singolarmente dallo Sportello Unico, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
Sussiste la facoltà di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi intenda avvalersene e purché riferita a stati, fatti e qualità, si sostanzia in una dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacità economica dell'azienda, anche l'iscrizione alla Camera di Commercio (anche ai fini dell'art. 9 D.P.R. n. 252/98 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) ed il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, riguardanti l'applicazione del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla capacità economica, sia all'esigenza dell'impresa.
L'autocertificazione potrebbe riferirsi alle denunce fiscali, o al registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), al bilancio d'esercizio, alle ricevute dei contributi previdenziali versati e a ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica del datore di lavoro istante.
Conformemente agli indirizzi di semplificazione dell'attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore produrre gli originali dei documenti o l'autocertificazione, laddove quest'ultima sia possibile.
Condizione alloggiativa da supportare con idonea documentazione
Il datore di lavoro, per poter dichiarare la sussistenza di una sistemazione alloggiativa idonea sussistente al momento della firma del contratto, deve verificare che i locali posseggano il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dall'ufficio tecnico del comune dove è ubicato l'immobile (stabilisce il rispetto degli standard legali abitativi in rapporto tra superficie e occupanti, attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica).
In alternativa, è necessario il parere igienico sanitario rilasciato dall'ufficio igiene pubblica dell'Asl di competenza (verifica il rispetto delle norme di abitabilità e di adeguatezza sanitaria dell'alloggio, attesta cioè l'idoneità igienico sanitaria del medesimo alloggio). La richiesta di questi documenti può essere presentata al comune o all'Asl dal proprietario, dall'affittuario o da chi detiene gratuitamente l'immobile.
La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno deve essere esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.
Impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio in caso di rientro coatto
La L. n. 189/02 (Bossi-Fini) impone ai datori di lavoro l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per l'eventuale rientro del lavoratore nel paese di provenienza. Il datore deve quindi impegnarsi a tale pagamento già all'atto della richiesta di nulla osta all'ingresso. Ogni datore di lavoro che si succede nel corso del tempo si impegna nel medesimo modo.
L'impegno preso dal datore deve intendersi verso lo Stato, quindi il pagamento avverrà solo nell'eventuale ipotesi di richiesta dello stesso. Non può trattarsi di impegno preso nei confronti del lavoratore, perché in tale ipotesi il datore non potrebbe avere la certezza dell'effettuazione effettiva del viaggio. Trattandosi di impegno nei confronti dello Stato, l'obbligo sussiste solo nei casi di rimpatrio coatto.
L'impegno del datore di lavoro, presente in ogni contratto di soggiorno stipulato dallo straniero, fa ritenere che possa trattarsi di un obbligo solidale ed esclude che il pagamento vada effettuato in ogni caso di cessazione di rapporto. In merito ai diversi impegni assunti dai vari datori di lavoro con lo stesso straniero, la circolare del ministero dell'interno n. 47683 del 7 agosto 2002 conferma che obbligati al pagamento delle spese di viaggio sono anche i datori di lavoro precedenti. Si verifica quindi una possibilità di frazionare il costo tra coloro che hanno ottenuto prestazioni lavorative dallo straniero extracomunitario.
Una volta messo in moto il meccanismo, non resta che attendere di essere convocati presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno e del ritiro del nulla osta.
In quella sede, il datore di lavoro, ha la facoltà di offrire una retribuzione superiore rispetto a quella stabilita dal CCNL ed inserita nella domanda.
Delega per il ritiro
È prevista la possibilità di delega per il ritiro del nulla osta e la firma del contratto di soggiorno (Testo Unico per la documentazione n. 445/2000, art. 4 secondo comma): la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Nelle altre ipotesi sarà invece necessario acquisire un apposito atto di procura notarile.
Normalmente occorre presentarsi allo Sportello Unico alla data comunicata con:
• il numero protocollo fornito telefonicamente o dalla pagina di ricerca on-line (ove attivata);
• una marca da bollo di € 14,62;
• un documento d'identità valido.
Una volta ritirato il nulla osta il datore di lavoro lo invia al domicilio all'estero dello straniero che si dovrà recare alla ambasciata per il ritiro del visto e solo allora potrà entrare in Italia.
Subentro di altro datore di lavoro in attesa del nulla osta
Non è consentito il subentro di un datore di lavoro ad un altro nelle more del rilascio del nulla osta e comunque prima dell'ingresso dello straniero in Italia, pertanto, ove il datore di lavoro non sia più interessato all'assunzione, la procedura si arresta ed il nulla osta al lavoro eventualmente già rilasciato, e non ancora utilizzato, viene revocato.
Tuttavia, nei soli casi di decesso del datore di lavoro o cessazione dell'azienda, è consentito il subentro nell'assunzione da parte di un familiare del defunto o da parte della nuova azienda che abbia rilevato quella cessata.
Assunzione
È l'adempimento finale, con il quale viene instaurato il rapporto di lavoro. Le modalità sono quelle consuete e comuni alle altre categorie di lavoratori, compresa dunque la prossima procedura telematica, inoltre è prevista la comunicazione, entro 5 giorni anche all'UTG (Ufficio Territoriale Governativo). Il nulla osta ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio, ma è opportuno che il rapporto di lavoro venga instaurato prima della convocazione in questura del lavoratore, per i rilievi fotodattiloscopici di cui si dirà più avanti. In alternativa occorre fornire le motivazioni dalla mancata instaurazione del rapporto di lavoro.
Fonte: www.novecentolavoro.it




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