Lavoratori Stranieri
Assunzione di lavoratore rumeno
Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori rumeni fanno parte della Comunità Europea. Purtroppo per alcuni settori di attività, il lavoro subordinato risulta possibile solamente richiedendo un nulla osta al lavoro alla Prefettura competente. Una ditta di trasporti non ha valutato detta inibizione, ha assunto quindi un cittadino rumeno. A quali sanzioni si va incontro? Se il lavoratore autista avesse un incidente, semmai anche grave e provocando danni a terzi, si può comunque considerare assicurato in toto sia dall'Inail (visto che è stato assunto) che dalla compagnia di assicurazione?
Con il Trattato di adesione del 25 aprile 2007, ratificato con Legge 9 gennaio 2006, n. 16, la Romania è divenuta, a partire dal 1° gennaio 2007, membro dell'Unione Europea. Da tale data sono applicate tutte le norme comunitarie, incluse quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori e al loro soggiorno sul territorio nazionale. Pertanto, come ricordato nelle circolari congiunte del Ministero dell'Interno e del Ministero della Solidarità Sociale n. 2 del 28 dicembre 2006 e n. 3 del 3 gennaio 2007, non si applicano più, in ogni caso, le disposizioni del D.Lgs. n. 286/1998 (T.u. immigrazione), ma quelle del D.P.R. n. 54 del 18 gennaio 2002 (T.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea).
Relativamente all'accesso al mercato de lavoro, il Governo ha però stabilito un periodo transitorio di un anno per l'accesso al lavoro subordinato, che prevede l'immediata apertura solo per alcune tipologie di lavoro (agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato; lavoro stagionale). Pertanto, per i lavoratori appartenenti a tali categorie, non è richiesto il nulla osta al lavoro per l'iscrizione all'Inps e per il rilascio della carta di soggiorno.
Per le tipologie lavorative che non rientrano nei settori precedentemente indicati, i datori di lavoro che intendano assumere cittadini rumeni devono invece presentare richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
In caso di mancata richiesta del nulla osta, in carenza di specifiche indicazioni della prassi, si può ritenere che il contratto di lavoro debba considerarsi nullo per violazione di norme imperative (norme imperative che nel caso di specie potrebbero rinvenirsi nella legge di ratifica che ha dato attuazione al Trattato di adesione ed al protocollo ivi allegato), con conseguente applicazione dell'articolo 2126 c.c.; o, secondo altra posizione interpretativa, annullabile ex art. 2098 c.c., potendo tale ipotesi essere assimilata a quella generale del contratto di lavoro stipulato in violazione delle norme sul collocamento. Anche ritenendo che si tratti di contratto nullo, tale nullità non produrrebbe in ogni caso effetto per il periodo nel quale il rapporto ha avuto esecuzione, non trattandosi di illiceità dell'oggetto o della causa.
Questa conclusione è confortata dai precedenti giurisprudenziali in materia di lavoro degli stranieri in caso di inosservanza degli adempimenti per l'assunzione al lavoro. Si veda, ad es., Trib. Milano 6 ottobre 1993, secondo cui «L'assunzione di uno straniero senza l'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge non comporta illiceità dell'oggetto o della causa e non preclude al giudice l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato»; Cass. 13 ottobre 1998 n. 10128, ove si afferma che «anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 943 del 1986, recante la normativa sui lavoratori extracomunitari ed in particolare la disciplina della procedura amministrativa di avviamento al lavoro, l'inosservanza degli adempimenti prescritti per l'assunzione al lavoro di uno straniero non impediva che da parte di cittadini stranieri «da regolarizzare» fossero rese prestazioni di lavoro subordinato, le quali - non ricorrendo l'ipotesi di nullità del rapporto per illiceità dell'oggetto o della causa contrattuale (come può indirettamente desumersi dallo stesso art. 16 della citata legge n. 943 del 1986, che espressamente considera l'ipotesi dell'impiego irregolare di lavoratori stranieri) - producevano comunque gli effetti previsti dall'art. 2126 c.c. e quindi il lavoratore aveva diritto alla prestazione retributiva (e ad ogni altra prestazione prevista dal contratto e connessa con l'instaurazione del rapporto) per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa fosse stata concretamente e realmente effettuata»; Cass. 1 settembre 1982 n. 4755, secondo cui «il rapporto di lavoro instaurato dal datore di lavoro in violazione degli obblighi che le leggi di pubblica sicurezza impongono nell'ipotesi di assunzione di un lavoratore straniero produce ugualmente effetti per tutto il tempo in cui ha avuto esecuzione».
D'altro canto, nel periodo interessato è in ogni caso dovuta la contribuzione sia per l'Inps sia per l'Inail, ed il lavoratore è quindi assicurato per gli infortuni sul lavoro; parimenti - salvo particolarità legate al contratto di assicurazione o alla sua conclusione - il contratto di assicurazione stipulato dovrebbe coprire gli eventuali danni a terzi.
Fonte: www.ipshop.ipsoa.it




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