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Back Sei qui: Home Sezioni & Articoli Lavoratori Stranieri Titolo di soggiorno contraffatto, quando si applica la maxisanzione?

Lavoratori Stranieri

Titolo di soggiorno contraffatto, quando si applica la maxisanzione?

Il Ministero del Lavoro chiarisce che la c.d. maxisanzione per il lavoro nero, in caso di utilizzo di extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno contraffatto, va fatta solo se al Centro per l’Impiego risultano comunicate generalità diverse rispetto all’identità dei lavoratori occupati.

In merito alla questione inerente la possibilità di applicare la maxisanzione contro il lavoro sommerso nei confronti di un datore di lavoro che abbia utilizzato lavoratori subordinati extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno contraffatto, il Ministero del Lavoro ha rappresentato quanto segue.

Qualora un datore di lavoro abbia regolarmente assunto lavoratori non in possesso di regolare titolo di soggiorno, occorre distinguere il caso in cui il titolo di soggiorno pur riportando le reali generalità delle persona occupata risulti non rilasciato o rilasciato a soggetto diverso, dal caso in cui il titolo riporti un nominativo diverso rispetto a quello effettivo del lavoratore.

Per la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, la maxisanzione va applicata nelle ipotesi in cui al Centro per l’Impiego risultino comunicate generalità diverse rispetto alla reale identità dei lavoratori occupati. Diversamente, per i soggetti per i quali sono state comunicate le reali generalità, sembra sussistere la fattispecie penale della contraffazione di documenti e non già il presupposto per l’applicazione della maxisanzione.