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Infortunio, Malattia e Maternità

Attestazioni e certificati di malattia: modelli e contenuto

A partire dal 18 giugno 2011 i datori di lavoro privati non possono più richiedere ai propri dipendenti la consegna della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico. Vediamo in che cosa consiste l'attestazione di malattia telematica e quali sono le differenze tra certificato e attestato di malattia.

Il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del lavoro, con circolare congiunta del 18 marzo 2011, n. 4, oltre ad armonizzare le disposizioni tra il settore pubblico e quello privato, hanno previsto il definitivo passaggio dei certificati di malattia al sistema telematico.

A partire dal 18 giugno 2011, salvo alcune eccezioni espressamente previste (è il caso, ad esempio, degli eventi di malattia che richiedono il ricovero in ospedale, o del medico non ancora abilitato all’utilizzo del sistema online), i certificati dei lavoratori, sia pubblici che privati, devono essere gestiti mediante il sistema telematico SAC.

Ne consegue che, da questa data, i datori di lavoro privati non possono più richiedere ai propri dipendenti la consegna, nei due giorni successivi al rilascio, della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico di famiglia. Il periodo transitorio di tre mesi previsto dalla circolare per “garantire l’adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema” dovrebbe terminare il 17 giugno 2011.

Non sono di questo parere le organizzazioni datoriali, che chiedono di procrastinare la data di abbandono del sistema di comunicazione cartaceo, sostenendo che i tre mesi decorreranno soltanto dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della circolare n. 4/2011.

Tralasciando la questione della fine del periodo transitorio, certamente importante perché ancor oggi si segnalano intoppi e lacune nel sistema, che potranno trovare una soluzione positiva soltanto attraverso una dialettica non preconcetta tra i vari attori coinvolti, concentriamoci sugli aspetti strettamente operativi, analizzando i contenuti dell’attestato e del certificato di malattia.

Attestato e certificato di malattiaIl certificato di malattia, oltre ai dati del medico (cognome e nome, codice regione e codice ASL di riferimento) e del lavoratore (dati anagrafici, di residenza o domicilio abituale, nonché i dati di reperibilità durante la malattia), contiene la diagnosi, cioè l’identificazione della malattia fatta con l’esame clinico del paziente, e la prognosi, ossia la durata dell’evento prevista.

Certificato di malattia telematico (PDF)

Il certificato di malattia è inviato dal medico del Ssn (o convenzionato) all’INPS per il tramite del SAC. Dopo la ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo, il medico può procedere alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore.

Attestato di malattia telematico (PDF)

L’attestato di malattia è destinato al datore di lavoro e contiene le medesime informazioni del certificato, ad eccezione dei dati di diagnosi (codice nosologico e diagnosi).

Possibili modifiche al FORMÈ opportuno segnalare che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha avanzato alcune richieste. Tra queste, la possibilità di mostrare il nome e il cognome del medico certificatore solo sul documento che viene inviato all’INPS, e non sull’attestato di malattia (che potrebbe recare, ad esempio, il solo codice identificativo del medico o il codice fiscale).

Inoltre, è stato richiesto un flag “SSN” o, in alternativa, “libera professione” per identificare il medico nella funzione. Pertanto, non si escludono modifiche al form di certificazione, modifiche che richiedono comunque l’intervento di un apposito decreto interministeriale.

Attestato di malattia in formato xml o txtIl datore di lavoro può accedere al portale dell’INPS (Area Servizi Online) per visualizzare e stampare l’attestato di malattia. In alternativa, il datore di lavoro può richiedere l’invio al proprio indirizzo di PEC dell’attestazione in formato xml o txt (o in entrambi i formati).

In allegato alla circolare INPS n. 119 del 7 settembre 2010 è possibile trovare il facsimile di documento in formato txt e le specifiche tecniche relative al documento xml.

Documenti senza firma del medicoPrima della digitalizzazione, il lavoratore ammalato riceveva dal medico curante due certificazioni originali a firma autografa: una per il datore di lavoro e l’altra destinata all’INPS.

Con il nuovo sistema, i documenti che vengono stampati al termine della visita, o che vengono inviati alla casella di posta elettronica del lavoratore, non recano la firma del medico: per tale motivo, ci si interroga sulla validità legale di un documento (con valenza pubblica) che non risulta attribuibile con certezza al firmatario.

Fonte: Andrea Barone - Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore