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Back Sei qui: Home Sezioni & Articoli Infortunio, Malattia, Maternità L’integrazione dell’indennità di maternità alle assegniste di ricerca

Infortunio, Malattia e Maternità

L’integrazione dell’indennità di maternità alle assegniste di ricerca

La legge n. 240/2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, ha stabilito che nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.

Poiché le integrazioni pagate dalle Università alle assegniste di ricerca fino a concorrenza dell’importo dell’assegno normalmente erogato hanno natura di corrispettivo, vanno assoggettate contributivamente alla Gestione Separata per cui al momento dell’erogazione dell’integrazione l’Università dovrà procedere ad effettuare il versamento e ad inviare il corrispondente Uniemens. Il versamento dei contributi di competenza da gennaio a dicembre 2011 può essere effettuato entro il 16 marzo 2012, senza aggravio di sanzioni civili e per lo stesso periodo pregresso dovrà essere inviato un Uniemens.