Infortunio, Malattia e Maternità
Malattia lunga, il certificato è doc
Per la malattia lunga serve un certificato medico «doc». Nei casi di assenza superiori ai dieci giorni, infatti, il lavoratore deve munirsi di certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario o convenzionato. Il vincolo, finora vigente per gli impiegati statali, è stato esteso al privato dal Collegato lavoro.
E vale non solo in caso di lunghe malattie (superiori a dieci giorni), ma per le infermità oltre la seconda in un anno.
Malattia online
La novità scaturisce dal processo di uniformazione dei regimi previsti per i dipendenti pubblici e quelli privati in ordine alle certificazioni di malattia. Unificazione che ha portato, dal 14 settembre, all'entrata in vigore di un'unica disciplina sulla trasmissione in via telematica dei certificati medici all'Inps. La necessità di un certificato «doc» già vigente per i dipendenti pubblici e ora estesa ai privati scaturisce proprio da questa equiparazione.

Regime unico
La legge n. 183/2010 (Collegato lavoro), nel completare questo processo di unificazione, ha fatto un rimando integrale ed esplicito all'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001, ossia al T.U. sul pubblico impiego. Ciò ha comportato, evidentemente, l'entrata in vigore di un unico regime per i dipendenti sia del settore pubblico che privato, anche per quanto concerne gli aspetti sanzionatori riferiti ai medici del Ssn o con esso convenzionati. Successivamente, con l'entrata in vigore (dal 6 luglio) del dl n. 98/2011, è arrivata un'ulteriore innovazione: «Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione».
Quando serve una certificazione «doc»
Il Collegato lavoro ha stabilito che, per garantire un quadro completo e univoco delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo, dal 1° gennaio 2010 (termine poi slittato al 14 settembre scorso, per il solo settore privato), in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il «rilascio» e la «trasmissione» della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001. È proprio questo rinvio normativo a determinare, per il settore privato, la necessità di ricorrere a una certificazione «doc» in alcune situazioni. Nel dettaglio è nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dello stesso anno solare che anche per il lavoratore del settore privato è divenuto obbligatorio produrre, al datore di lavoro, idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Ssn o con esso convenzionato. Fa eccezione a tale regole l'assenza di malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.
Fonte: Carla De Lellis - ItaliaOggi Sette




Sezioni & Articoli 







