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Back Sei qui: Home Sezioni & Articoli Il Pubblico Impiego Dipendenti pubblici e la sanzione disciplinare

Il Pubblico Impiego

Dipendenti pubblici e la sanzione disciplinare

Dipendenti pubblici: la sanzione disciplinare deve tenere conto della personalità e della condotta dell'incolpato
(Consiglio di Stato 23 luglio 2008, n. 3116 - Gesuele Bellini). Nell’applicazione della sanzione disciplinare ad un pubblico dipendente, l’Amministrazione deve tenere conto della personalità complessiva dell’incolpato e della sua condotta, ai fini della graduazione della sanzione da applicare.

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 23 luglio 2008, n. 3116.

Il caso ha riguardato un agente della Polizia di Stato al quale era stata applicata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio per violazione dolosa dei doveri d’ufficio, in quanto colpevole di aver omesso ripetutamente di denunciare alcune attività illecite di cui era venuto a conoscenza durante l’acquisto per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il giudici di Palazzo Spada, nel rigettare il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la decisione del TAR, che aveva censurato il procedimento valutativo dell’Amministrazione, hanno confermato il ragionamento del giudice di primo grado, secondo cui la Pubblica Amministrazione nell’applicazione della sanzione deve valutare la complessiva personalità dell’incolpato e la sua condotta successiva al fatto addebitato, quali elementi necessari del complessivo apprezzamento demandato alla stessa.

Tali elementi, prosegue il Collegio, sono necessari non per escludere la responsabilità dell’illecito disciplinare, ma ai fini della graduazione della sanzione eventualmente applicabile.

Nel caso in argomento, la mancata valutazione della personalità complessiva dell’agente e nemmeno della sua condotta, ritenuta irrilevante dall’Amministrazione, successiva alla commissione dell’illecito oggetto di contestazione, di essersi sottoposto con esito positivo ad un trattamento di recupero, hanno viziato la valutazione finale, che è sfociata nella destituzione dal servizio, mentre invece se adeguatamente valutati avrebbero potuto portare all’applicazione di una sanzione meno grave.

Fonte: laprevidenza.it