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Il Lavoro Domestico

Lavoratori Domestici: Cosa fare prima dell'assunzione

A seconda della provenienza e dell’età del lavoratore sono richiesti adempimenti diversi sia al datore di lavoro sia al lavoratore.

Per i lavoratori italiani o di paesi dell’Unione Europea
Cosa deve fare il datore di lavoro
Nel caso il lavoratore domestico sia di nazionalità italiana o di paesi della Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).

Cosa deve fare il lavoratore
Il lavoratore può essere assunto anche se non iscritto nelle liste del collocamento. E’ però necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identità e della tessera sanitaria aggiornata e rilasciata dall’ASL.
Dato che è ammessa l’assunzione di minori con età minima di 16 anni, se il lavoratore domestico è minorenne, il lavoratore deve presentare oltre ai documenti già indicati:

- il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall’Ufficiale sanitario dell’ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro;
- la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore o a mezzo servizio, l’autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.

Per i lavoratori extracomunitari
Le procedure sono diverse se il lavoratore risiede già in Italia o se invece risiede all’estero.

Se il lavoratore extracomunitario già risiede in Italia
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro che vuole assumere un lavoratore extracomunitario già residente in Italia deve stipulare con questo un contratto di soggiorno per lavoro, procedendo come segue:

- Compilare e sottoscrivere, con il lavoratore straniero, il modulo Modulo Q per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro. Il modulo è scaricabile dai siti http://www.lavoro.gov.it , http://www.solidarietasociale.gov.it , http://www.interno.it o dal sito dello Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura di residenza.
- Inviare tramite raccomandata a/r allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di residenza l'originale del contratto di soggiorno (mod. Q) con allegata la copia di un proprio documento d'identità;
- Consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico. Sulla ricevuta postale è necessario indicare i dati del lavoratore per cui si è richiesto il nulla osta.

Se il lavoratore extracomunitario non è ancora entrato in Italia
Cosa deve fare il datore di lavoro
Ogni anno in Italia viene programmato attraverso il cosiddetto “Decreto Flussi” il numero massimo di lavoratori extracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il Decreto entra in vigore quando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto 2007. è stato pubblicato il 30 novembre.
(Testo del Decreto 2007):

Pertanto, il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario residente all’estero, deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell’anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.

Per ulteriori informazioni cliccare qui e consultare le notizie del Ministero dell’Interno.

Come fare la domanda di nulla osta
Quest’anno la domanda di nulla osta dovrà essere inoltrata utilizzando la nuova procedura telematica del Ministero dell’Interno, accessibile dal sito http://www.interno.it .

Avendo a disposizione un personal computer e un collegamento a Internet il datore di lavoro può di compilare la domanda ed inviarla on-line direttamente allo Sportello Unico dell’immigrazione della Prefettura di residenza.
Le domande di assunzione in formato digitale, fino ad un massimo di cinque per ogni datore di lavoro, dovranno essere inoltrate on-line nei termini indicati dal decreto flussi:

- a partire dalle ore 8.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione nella GU per le domande relative ai lavoratori, anche domestici, delle nazioni che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria (vedi Decreto);
- a partire dalle ore 8.00 del 18° giorno successivo alla pubblicazione nella GU per le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona di nazioni che non hanno sottoscritto specifici accordi (65.000 ingressi previsti dal Decreto 2007).

La domanda di nulla osta viene contestualmente trasmessa alla Questura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per l’avvio della pratica.
Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per la consegna del nullaosta - che ha una validità di 6 mesi - e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello

La delega per il ritiro del nulla osta
E’ possibile delegare il ritiro del nulla osta e la firma del contratto di soggiorno nel caso in cui il datore di lavoro si trovi in una situazione di temporaneo impedimento per motivi di salute.
In tal caso, il delegato (coniuge, o, in sua assenza, figli o altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado), deve presentare al funzionario dello Sportello Unico una dichiarazione contenente la dichiarazione dei motivi di impedimento e un documento di riconoscimento.

Altri obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro dovrà in ogni caso:

- garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
dimostrare di possedere, al netto delle ritenute fiscali, un reddito annuo (anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi) di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere, maggiorato dei contributi da versare. Il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità di assistente familiare, perché affetto lui stesso da patologie o gravi handicap che ne limitano l’autosufficienza, non ha l’obbligo dell’autocertificazione relativa alla sua capacità economica;
- impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
- assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato e al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna del nulla osta, esibire la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dall’ASL di competenza); il certificato va richiesto anche nel caso in cui il lavoratore alloggerà presso l'assistito per svolgere le mansioni di assistente alla persona;

Cosa deve fare il lavoratore
Una volta concesso il nulla osta, lo Sportello Unico per l’immigrazione lo trasmette insieme al contratto di soggiorno e al codice fiscale - richiesto all’Agenzia delle Entrate - alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, che rilascerà al lavoratore il visto d’ingresso da lui precedentemente richiesto.

Il cittadino extracomunitario, ottenuto il visto d’ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, deve:

- recarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per firmare sia il contratto sia la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire alla prefettura con raccomandata postale.
La Questura, infine, convocherà il cittadino extracomunitario per la consegna del permesso di soggiorno.

Lo Sportello Unico consegnerà al lavoratore, oltre al contratto di soggiorno, una copia della Carta dei Valori ed una guida alle leggi sull’immigrazione predisposta dal Ministero dell’Interno (“In Italia in regola”), tradotta nella lingua meglio conosciuta dal cittadino straniero.

Per ulteriori informazioni: http://www.poliziadistato.it

Se il lavoratore extracomunitario già assunto deve rinnovare il permesso di soggiorno

Il contratto di soggiorno per lavoro è un obbligo sia per instaurare un nuovo rapporto di lavoro sia per il rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia, fino al 25/2/2005 non era obbligatorio stipularne uno per ogni rapporto di lavoro successivo al contratto di soggiorno per lavoro, che aveva consentito l’ingresso del lavoratore in Italia. Ciò va tenuto presente dal datore di lavoro che abbia assunto un extracomunitario poco prima di quella data per procedere a regolarizzare questo tipo di situazione.

Cosa deve fare il datore di lavoro
Solo nel caso di un rapporto di lavoro instaurato senza stipula del contratto di soggiorno per lavoro prima del 25/2/2005 e ancora in essere, si deve:

- Compilare il Modulo R (scaricabile dai siti http://www.lavoro.gov.it , http://www.solidarietasociale.gov.it , http://www.interno.it o dal sito dello Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura di residenza);
- Inviare tramite raccomandata a/r allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di residenza l'originale del contratto di soggiorno (Modulo R) con allegata la copia di un proprio documento d'identità;
- Consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno unitamente alla ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico.

Cosa deve fare il lavoratore
- Essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa;
- Se assunto senza contratto di soggiorno per lavoro prima del 25/2/2005 e con rapporto di lavoro ancora in corso, deve sottoscrivere, insieme al datore di lavoro, il modulo R per stipulare il nuovo Contratto di soggiorno per lavoro.
- Se assunto dopo il 25/2/2005 deve presentare copia del Contratto di soggiorno per lavoro relativo al rapporto di lavoro in corso. 

Fonte: www.inps.it