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I Contratti di Lavoro

Tirocini formativi: i requisiti per l'attivazione

Con l'introduzione dell'art. 11 della Legge n. 148/2011 la disciplina sui tirocini formativi risulta riformata attuando, così, una concreta limitazione ai ricorsi degli stessi. Tuttavia, prontamente, il Ministero del Lavoro, con propria circolare, sembra chiarire che, tutto sommato, nulla cambia. A questo punto, si richiede un parere sulla reale fattibilità di piani formativi come fino ad oggi attuato.

La disciplina dei tirocini formativi, prescindendo da quella breve parentesi introdotta con l'art. 60 del D.Lgs. n. 276/2003 e, successivamente, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, ha trovato, fino ad oggi, compiuta fonte normativa nell'art. 18 della Legge n. 196/1997 e nel Decreto Ministeriale n. 142/1998.

Il tirocinio, come è noto, non è un rapporto di lavoro bensì un percorso formativo finalizzato a favorire le future scelte professionali e la occupabilità di soggetti che, avendo assolto all'obbligo scolastico, utilizzino tale strumento per la diretta conoscenza del mondo delle aziende nella iniziale fase di transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro.

In tale quadro normativo, al fine di contrastare l'uso fraudolento della fattispecie in commento, interviene l'art. 11 della Legge n. 148/2011 che, nella sostanza, introduce delle limitazioni, oggettivamente dubbie, poiché non coincidenti con gli obiettivi ispiratori del legislatore: sostegno alla crescita dei livelli occupazionali.

Oggetto riparatore di tali incongruenze è la circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro che, coraggiosamente, cerca di sedare tutte le criticità e gli interrogativi che la norma abbia potuto ingenerare negli "addetti ai lavori".

Concretamente, la suddetta circolare non resetta la previsione legale, tuttavia, con l'espressa esclusione, dal campo di applicazione del sopra citato art. 11, dei tirocini per l'inserimento o il reinserimento di lavoratori inoccupati o disoccupati, sembra riaprire le possibilità di ricorso a tale strumento poiché, indirettamente, si afferma che in assenza di un lavoro il tirocinio si può sempre attivare.

Risulta necessario ricordare che, a parere di chi scrive, l'attivazione dei tirocini formativi dovrà sempre ricomprendere la preventiva verifica della normativa regionale e che, qualora vi fosse un contrasto tra norma e disposizione amministrativa, vedrebbe prevalere la norma. Ovviamente, diverso sarebbe stato, per le aziende, se il Ministero avesse diramato i propri chiarimenti a seguito di interpello poiché, così come disciplinato dall'art. 9 del D.Lgs. n 124/2004, le indicazioni fornite, nelle risposte, escludono dall'applicazione delle relative sanzioni penali, civile e amministrative per i soggetti che abbiano dato fattivo adeguamento.

Pertanto, in relazione al quesito proposto, si consiglia particolare cautela e preliminare verifica di tutte le regolamentazioni previste in materia.

Fonte: Fabio Licari - Il Quotidiano Ipsoa