I Contratti di Lavoro
Apprendistato, esonero contributivo per i primi tre anni
Fra le misure intese a promuovere l'occupazione giovanile, la proposta del Governo di emendamento alla legge di stabilita' introduce l'esonero contributivo per i primi tre anni di apprendistato nelle micro imprese, che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a nove.
L’intervento interessa i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a nove, e consiste nell’azzeramento, per i primi tre anni di contratto di apprendistato, dell’aliquota contributiva prevista dal comma 773 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
La norma citata ha introdotto, dal 1° gennaio 2007, la contribuzione del 10 per cento della retribuzione imponibile, a carico del datore di lavoro per gli apprendisti impiegati.
Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove l’aliquota è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
Con la modifica introdotta dall’emendamento in commento le aliquote dell’1,5 e del 3 per cento, così come quella del 10 per cento, non sono dovute per i primi tre anni di contratto, vale a dire per la pressoché totalità dei contratti di apprendistato instaurati, dai datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, per le figure non riconducibili al settore artigiano.
L’INPS ha stabilito che per le assunzioni intervenute dopo l’entrata in vigore della legge, il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale dei 9 addetti è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato. Per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2006 deve farsi, invece, riferimento alla media degli occupati dell’anno 2006. Nel calcolo dei dipendenti, riferito alla struttura aziendale complessivamente considerata, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).
Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per servizio militare, e/o gravidanza), va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, é stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo. Sono in ogni caso da escludere dal computo:
- gli apprendisti;
- eventuali CFL ex D.lgs n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma operata dal D.lgs n. 276/2003;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
- i lavoratori somministrati, con riferimento all’organico dell'utilizzatore.
I dipendenti part-time si computano in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, Dlgs n. 61/2000, e successive modificazioni).
I lavoratori intermittenti ex D.lgs n. 276/2003 e successive modificazioni, vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento. Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.
Come ha precisato l’Inps con la circolare n. 22/2007, la riduzione si applica con esclusivo riferimento ai rapporti di apprendistato e, una volta rilevata la spettanza è mantenuta anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifica il superamento del previsto limite delle nove unità.
Anche l’esonero contributivo introdotto dalle disposizioni in fieri si applica ai soli contratti di apprendistato, in specie solo a quelli stipulati successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Fonte: Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido - Il Quotidiano Ipsoa




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