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I Contratti di Lavoro

Rapporto a termine e mancata comunicazione della trasformazione: conseguenze sanzionatorie

Rapporto a termine e mancata comunicazione della trasformazione del rapporto. Visita ispettiva. Regolarizzazione tardiva. Può essere trattato periodo di scopertura come lavoro sommerso? Norme e sentenza di cassazione del 2008 farebbero capire che il periodo potrebbe non essere sanzionato.

Con riferimento a prestazioni lavorative rese in modo parzialmente irregolare, sembra dover trovare conferma quanto sancito dal Ministero del Lavoro con Nota n. 6689 del 7 maggio 2009, in merito alle conseguenze sanzionatorie relative all'ipotesi della prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro a tempo determinato oltre la scadenza del termine inizialmente pattuito o successivamente prorogato, riconoscendo, anche alla luce della nuova versione dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 4 della legge n. 183/2010, la non applicabilità della maxisanzione contro il sommerso.

Nel caso di specie, d'altro canto, si è in situazione parzialmente diversa in quanto non si tratta della proroga del termine, ma di una tardiva comunicazione della trasformazione del rapporto. Peraltro, pur apparentemente distinta, la condizione di sommerso assoluto richiesta dopo la legge n. 183/2010, sembra spingere per estendere l'interpretazione ministeriale del 2009 fino a ricoprire fattispecie come quella segnalata, tanto più se il lavoratore avrà ricevuto, come di prassi, comunicazione scritta della trasformazione del rapporto di lavoro originariamente a termine.

In effetti non potrà dirsi che il lavoratore era totalmente "in nero", ma piuttosto si dovrà sanzionare il datore di lavoro per la tardiva comunicazione a mezzo UniLav così come dovuta ai sensi della legge n. 296/2006 e del D.Lgs. n. 181/2000.

Senza dubbio, tuttavia, rileverà anche il tempo complessivamente di durata della prestazione, giacché se il ritardo della formalizzazione della trasformazione si spinge oltre il giorno 16 del mese successivo, affinché il periodo lavorativo non formalizzato al sistema delle Comunicazioni Obbligatorie possa sfuggire alla maxisanzione contro il sommerso occorrerà che il lavoratore sia stato inserito nel LUL e nella denuncia previdenziale UniEmens.

Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

Fonte: Pierluigi Rausei - Esperto Ipsoa