Dom20052012

Ultimo Aggiornamento03:49:43 PM

Cerca un Lavoro

Cerca fra tutti gli annunci presenti sul web quello che fà al tuo caso.

Bacheca Annunci

Inserisci gratuitamente il tuo annuncio di lavoro nella nostra Bacheca.

Leggere la Busta

Vuoi imparare a leggere la tua Busta Paga? Segui il nostro Vademecum.

Jobpedia

Se non conosci alcuni termini, puoi utilizzare la nostra Enciclopedia Libera.

Back Sei qui: Home Sezioni & Articoli I Contratti Apprendistato per i giovani e l'occupazione: regime transitorio di 6 mesi

I Contratti di Lavoro

Apprendistato per i giovani e l'occupazione: regime transitorio di 6 mesi

Entreranno in vigore il 25 ottobre 2011 le nuove regole per l'apprendistato. Da questa data decorrono anche i sei mesi di regime transitorio, per cui nelle Regioni e nei settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. Come cambia l'apprendistato? Quali sono le tipologie? Qual'è il nuovo regime sanzionatorio?

Entreranno in vigore il 25 ottobre 2011 le nuove regole per l’apprendistato. Da questa data decorrono anche i sei mesi di regime transitorio, per cui nelle Regioni e nei settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti.

La Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 pubblica il decreto legislativo del 14 settembre 2011 , n. 167, recante il “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30,della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.

L’articolo 1 del T.U. definisce l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Con l’entrata in vigore del Testo unico e fatto salvo il regime transitorio, sono abrogate la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Rimane, però, ferma la disciplina che regola i contratti di apprendistato già in essere.


Il nuovo apprendistato si articola secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Ad esso va ad aggiungersi la tipologia introdotta dal comma 4 dell’articolo 7 del provvedimento in esame, che consente di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

Per questa particolare forma contrattuale si introducono alcune regole specifiche, fra cui applicabilità delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

L’articolo 2 del T.U. demanda agli accordi interconfederali o ai contratti collettivi di lavoro, stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la disciplina dell’apprendistato ma stabilisce alcuni principi generali a cui detta disciplina deve conformarsi:

a) forma scritta del contratto;
b) divieto di retribuzione a cottimo;

c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, oppure, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) intervento dei fondi paritetici interprofessionali per il finanziamento dei percorsi formativi;
f) possibilità del riconoscimento delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale nel libretto formativo del cittadino; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni;
i) possibilità di disciplinare modi e forme per ulteriori assunzioni in apprendistato;
l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo
m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.

Cambia anche il regime sanzionatorio. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità proprie dell’apprendistato, il datore di lavoro é tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.

Sarà, però consentita l’applicazione dell’istituto della “disposizione” di cui all’articolo 14 del D.lgs.n. 124/2004 qualora, nel corso dell’attività di vigilanza, emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale. Inoltre, per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive emanate in attuazione del sopra richiamato articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.

Si applica l’istituto della diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Agli apprendisti si applicano le norme in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria , l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’assicurazione contro le malattie, la tutela della maternità e l’assegno per il familiare.

Fonte: Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido - Il Quotidiano Ipsoa