Dom20052012

Ultimo Aggiornamento03:49:43 PM

Cerca un Lavoro

Cerca fra tutti gli annunci presenti sul web quello che fà al tuo caso.

Bacheca Annunci

Inserisci gratuitamente il tuo annuncio di lavoro nella nostra Bacheca.

Leggere la Busta

Vuoi imparare a leggere la tua Busta Paga? Segui il nostro Vademecum.

Jobpedia

Se non conosci alcuni termini, puoi utilizzare la nostra Enciclopedia Libera.

Back Sei qui: Home Sezioni & Articoli Domande e Risposte Sospensione del collaboratore a progetto per crisi e indennità una tantum

Domande e Risposte

Sospensione del collaboratore a progetto per crisi e indennità una tantum

Una ditta individuale che ha in essere due collaboratori a progetto e che attualmente sta attraversando un periodo di crisi, può richiedere la cassa integrazione o la mobilità. Quali misure alternative può attuare per poter sospendere per 3 o 4 mesi le collaborazioni?

Cassa integrazione e mobilità sono forme di sostegno del reddito destinate ai lavoratori subordinati e non riguardano i collaboratori a progetto.

Con questi ultimi è sempre possibile concordare la sospensione dell'attività per periodi determinati o la cessazione anticipata del rapporto.

In caso di cessazione è attualmente prevista a favore del collaboratore l'erogazione da parte dell'Inps di un'indennità una tantum, commisurata al 30% del reddito percepito nell'anno precedente e fino ad un massimo di 4.000 euro (art. 19, D.L. n. 185/2008, conv. L. n. 2/2009).

L'indennità una tantum è concessa se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

• situazione di monocommittenza: il collaboratore deve svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente;
• assenza di commesse: il collaboratore deve risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
• reddito lordo nell'anno precedente: non deve essere inferiore a 5.000 né superiore a 20.000 euro;
• accrediti contributivi: almeno un mese nell'anno di riferimento; almeno tre mesi nell'anno precedente.

Fonte: Pietro Zarattini