Domande e Risposte
Sospensione del collaboratore a progetto per crisi e indennità una tantum
Una ditta individuale che ha in essere due collaboratori a progetto e che attualmente sta attraversando un periodo di crisi, può richiedere la cassa integrazione o la mobilità. Quali misure alternative può attuare per poter sospendere per 3 o 4 mesi le collaborazioni?
Cassa integrazione e mobilità sono forme di sostegno del reddito destinate ai lavoratori subordinati e non riguardano i collaboratori a progetto.
Con questi ultimi è sempre possibile concordare la sospensione dell'attività per periodi determinati o la cessazione anticipata del rapporto.
In caso di cessazione è attualmente prevista a favore del collaboratore l'erogazione da parte dell'Inps di un'indennità una tantum, commisurata al 30% del reddito percepito nell'anno precedente e fino ad un massimo di 4.000 euro (art. 19, D.L. n. 185/2008, conv. L. n. 2/2009).
L'indennità una tantum è concessa se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
• situazione di monocommittenza: il collaboratore deve svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente;
• assenza di commesse: il collaboratore deve risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
• reddito lordo nell'anno precedente: non deve essere inferiore a 5.000 né superiore a 20.000 euro;
• accrediti contributivi: almeno un mese nell'anno di riferimento; almeno tre mesi nell'anno precedente.
Fonte: Pietro Zarattini




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