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Domande e Risposte

Successione di contratti a termine: rispetto dei tempi minimi di interruzione

Una dipendente è assunta in sostituzione di maternità. La persona sostituita rientra il 1° febbraio 2011. La sostituta cesserà pertanto il 31 gennaio 2011. L'azienda vorrebbe però assumerla di nuovo, per motivi organizzativi, con altro contratto a termine (con causa ed oggetto diversi) dal 1° febbraio 2011. E' possibile o è meglio aspettare 20 giorni? Il nuovo contratto può avere durata di 36 mesi, compresa l'eventuale proroga o deve essere decurtato il periodo effettuato in sostituzione di maternità?

In tema di successione di contratti a tempo determinato è necessario far riferimento all'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 368/2001.

Dalla lettura dei due commi citati si evince che il rispetto degli intervalli minimi, tra la stipulazione di successivi contratti a termine con lo stesso lavoratore, deve avvenire prescindendo da quelle che sono le ragioni giustificatrici che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato.

Infatti, per prevenire azioni fraudolente derivanti da abusi nell'utilizzo in successione dei contratti a termine, come auspicato nella Direttiva 1999/70/CE, il legislatore, recependo la suddetta direttiva, dispone che il rispetto dei sopra citati tempi minimi di interruzione deve avvenire sempre, senza menzione alcuna delle ragioni che comportano la fissazione dei termini.

Quindi, venendo al caso in esame, per la stipulazione del secondo contratto a termine, occorre far trascorrere l'intervallo minimo richiesto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001, poiché l'apposizione del termine dovrà sempre ricondursi alle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", sia nel primo che nel secondo contratto, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Pertanto, sarà opportuno considerare i termini di interruzione fissati dalla disposizione legale poiché l'ipotetica e successiva assunzione, senza soluzione di continuità, patirebbe la conversione a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la durata massima del secondo contratto, restano applicabili le limitazioni introdotte dall'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001 e, pertanto, nei casi di successione di contratti a termine, sarà opportuno considerare che il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di successione di contratti a termine e per mansioni equivalenti, dovrà tenere conto della durata massima di trentasei mesi complessivi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro.

Nei casi in cui il rapporto di lavoro superi complessivamente 36 mesi (comprese quindi proroghe e rinnovi) lo stesso verrà considerato a tempo indeterminato.

Fonte: Fabio Licari - Esperto Ipsoa - Ipsoa Editore