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Domande e Risposte

Licenziamento a seguito di CIGS

Il problema riguarda la liquidazione del Tfr dopo un periodo di Cig in deroga durato quasi 2 anni e mezzo. La questione è la seguente: Un'azienda mia assistita, si trova da luglio 2009 a tutt'oggi in Cig in deroga a zero ore per tutti i reparti. Al 31 dicembre 2011 terminera' l'ultimo periodo di concessione della Cig in deroga, pertanto tutti i dipendenti della stessa saranno licenziati per cessazione di attività e successivamente collocati in mobilità.

Il problema che mi pongo è se il Tfr maturato in questi 2 anni, possa essere richiesto all'Inps, oppure se è di competenza del datore di lavoro. Ad oggi non ci sono norme che disciplinano la materia, ma soltanto interpretazioni fornite dall'Inps.

In merito al quesito richiesto, facendo riferimento ai recenti orientamenti interpretativi di prassi sull'argomento (vedi soprattutto messaggio Inps n. 23953 del 23 ottobre 2009), l'Istituto aveva già fornito chiarimenti riguardanti i nuovi ammortizzatori sociali ed in particolare in merito alla disposizione contenuta nel comma 2, articolo 2 della legge n. 464/1972 (*), che contemplava la possibilità, per le aziende di "richiedere all'Inps", il rimborso delle quote di Tfr corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria e maturate durante tale periodo. L'INPS ha inoltre recentemente fatto presente (Messaggio INPS 08/06/2010, n. 14963) che non può essere considerato evento interruttivo la collocazione del dipendente in CIG in deroga; ma il periodo di sospensione per intervento della CIG in deroga, peraltro, non può prevedere il rimborso delle relative quote di TFR maturate non essendovi norma che lo preveda specificatamente. Pur in assenza di certezze interpretative normative sull'argomento, si precisa che durante l'integrazione in deroga, il lavoratore "mantenendo" lo stato di sospensione (con finanziamento assegnato ad un fondo di natura non contributiva) permette al datore di lavoro di poter richiedere il rimborso delle quote di Tfr maturate durante l'intervento della Cigs (attenzione "solo della Cigs"); altresì nell'ipotesi di condizione di sospensione per intervento della "Cig in deroga", la questione interpretativa riguardante il rimborso o meno delle relative quote di Tfr rimane ad oggi tutt'ora "aperta"; come rilevato dal lettore, ad eccezione di interventi di prassi Inps, non risulta emanata alcuna norma che preveda specificamente una soluzione al caso richiesto. Si evidenzia comunque che i lavoratori licenziati al termine del periodo di Cigs in deroga con pagamento diretto dall'Inps dell'indennità, ricevono sempre dall'Istituto anche la quota di Tfr maturata durante il periodo Cig, purché durante tale periodo i lavoratori non siano mai rientrati al lavoro. L'intervento della cassa integrazione in deroga (a seguito di un periodo di Cigs) può quindi rientrare tra le causali interruttive della continuità cronologica della sospensione dal rapporto, determinando il venir meno del diritto al rimborso delle quote di Tfr predette. In assenza di particolari specifici della richiesta consigliamo comunque il lettore di rivolgersi all'istituto Inps di riferimento, esplicando i dettagli della questione.
(*) La norma ricordiamo prevedeva: "per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto".