Diritti e Doveri dei Lavoratori
I genitori possono usufruire dei 3 giorni di permesso mensile anche nei primi 3 anni di vita del bambino?
Le modifiche apportate dal Collegato Lavoro alla Legge n. 104/1992 lasciano spazi a molti dubbi che gli enti preposti dovranno chiarire al più presto. Per avere un quadro preciso delle criticità che il Collegato Lavoro ha creato con riferimento ai permessi per assistere i portatori di handicap grave, occorre paragonare la vecchia e la nuova normativa.
Art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992
Prima della modifica
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Dopo la modifica
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
Analizzando le 2 norme ci si accorge immediatamente che la vecchia normativa concedeva ai genitori dei portatori di handicap grave, la possibilità di usufruire dei 3 giorni di permesso mensile solo successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino. Ed infatti fino al compimento del terzo anno i genitori potevano e possono ancora:
- prolungare il congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; il diritto spetta alla madre o in alternativa al padre e spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro non ne abbia diritto. (art. 33, D.Lgs n. 151/2001);
- usufruire di due ore di riposo giornaliero retribuito, stabilito dall'art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992, in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale (art. 42, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001).
Tuttavia, il fatto che la nuova formulazione del comma 3, art. 33, Legge n. 104/1992, non faccia più alcun riferimento all'età del portatore di handicap grave da assistere, lascia spazio alla possibilità che il legislatore voglia concedere anche l'ulteriore possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso mensile ai genitori dei bambini disabili prima del compimento del terzo anno di età; possibilità questa che si andrebbe ad aggiungere alle altre opzioni concesse dal D.Lgs. n. 151/2001 sopra evidenziate.
Procedendo con l'analisi della modifiche, però, si osserva che la nuova formulazione del comma 2, art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, riconferma la possibilità per i genitori di usufruire dei 3 giorni di permesso mensile di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino».
A questo punto ad un attento lettore non possono che sorgere dei dubbi: ma se il legislatore con la modifica apportata al comma 3, art. 33, Legge n. 104/1992, voleva estendere la fruizione dei 3 giorni di permesso mensile ai genitori dei bambini disabili gravi anche prima dei 3 anni, perché riconfermare la possibilità di fruirne dopo i tre anni? E' chiaro che qualcosa non va: c'è una dimenticanza nella nuova formulazione della normativa sui 3 giorni di permesso mensile di cui alla Legge n. 104/92 o il legislatore ha sbagliato nel riformulare il comma 2, art. 42, D.Lgs . 151/2001, invece di abrogarlo? Non ci sono quindi dubbi che, in merito, è necessario che intervenga al più presto un intervento chiarificatore degli enti preposti.
Un'ulteriore criticità che si evidenzia è riferita alla concessione dei permessi mensili, per assistere i disabili gravi, ai parenti ed affini fino al terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o "mancanti". Ed è proprio il termine "mancanti" a far nascere altri dubbi in quanto sicuramente troppo generico. Sono da intendersi mancanti i genitori che vivono lontano? E se vivono vicino ma non hanno contatti con il disabile? E' mancante il coniuge separato? Anche in questo ambito necessitano, quindi, chiarimenti urgenti.
Non è però difficile aspettarsi che in futuro, soprattutto qualora le interpretazioni degli Istituti dovessero presentare aspetti restrittivi, non mancheranno interpretazioni giurisprudenziali. Infine, a parere di chi scrive non vi sono dubbi, invece, sul fatto che la nuova normativa - in virtù del nuovo comma 1, art. 20, Legge n. 53/2000, che adesso recita: «1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (…) si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto» e dell'abrogazione del comma 3, art. 42, D.Lgs. n. 151/2001- non richiede più il requisito della convivenza o, in alternativa, della continuità ed esclusività dell'assistenza.
Fonte: Rossella Schiavone - Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore




Sezioni & Articoli 







