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Diritti e Doveri dei Lavoratori

Congedi e permessi, una riforma che limita gli abusi

L’art. 23 della legge 4/11/2010, n. 183 prevedeva l’emanazione di un testo unico di riordino della materia dei congedi, permessi e aspettative. Il Governo, sulla base di tale delega ha approvato il D. Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011 che, pur non riordinando la materia nel suo complesso, interviene con alcune norme in grado di superare alcune delle principali e più diffuse difficoltà interpretative ed applicative relative ai congedi ed ai permessi per maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001), per patologie invalidanti (L. n. 104/1992) e per motivi di studio (L. n. 476/1984), oltre a prevenire e limitare eventuali abusi riguardo la fruizione dei permessi, anche tenendo conto sia di pronunce della magistratura, sia di posizioni assunte dall’INPS per le parti di sua competenza.


Permessi retribuiti per l’assistenza ai portatori di handicap grave
La legge (L. n. 104/1992; D.Lgs. n. 151/2001) garantisce ai lavoratori disabili, ai loro genitori e ai loro familiari la facoltà di godere di permessi retribuiti o congedi.

Tuttavia le tutele di cui in oggetto scattano solo quando trattasi di disabilità grave riconosciuta come tale dagli organi competenti.

La prima modifica, contenuta nell’art. 3, riguarda il diritto al prolungamento del congedo parentale spettante ai genitori dei minori portatori di handicap grave fino ai 3 anni di età del bambino. Dopo tale modifica i genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, da utilizzare entro l’ottavo anno di vita del bambino (precedentemente non esisteva un limite temporale). Il congedo potrà essere fruito in maniera continuativa o frazionata, per ogni minore con handicap grave, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

L’art. 4 del D.Lgs. in oggetto permette, invece, di armonizzare la disciplina in materia di congedo per assistenza ai portatori di handicap grave con le modifiche introdotte dalla L. n. 183/2010. La modifica interessa il comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, che adesso prevede che il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito previsti dall’art. 33, c. 3, della L. n. 104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap grave, in alternativa al prolungamento del congedo parentale ed al prolungamento del periodo di spettanza delle due ore di permesso giornaliero retribuito.

La seconda parte dell’art. 4 riscrive il comma 5 dell’art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001. Viene, pertanto, riscritta la platea dei soggetti legittimati ad usufruire del congedo straordinario biennale per assistere i portatori di handicap grave, prevedendo un rigoroso ordine di priorità tra gli stessi:

- coniuge convivente
- padre o madre, anche adottivi
- uno dei figli conviventi
- fratelli o sorelle conviventi

Inoltre, in relazione alle modalità di fruizione, viene specificato che il congedo:
non può superare i 2 anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa;
non può essere riconosciuto a più lavoratori per l’assistenza alla stessa persona, salvo che per l’assistenza allo stesso figlio con handicap grave, nel qual caso i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ma, negli stessi giorni, l’altro genitore non può fruire del beneficio della concessione del permesso di tre giorni mensili;
è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza
Il comma 5-ter aggiorna la disposizione in materia di indennità spettante e contribuzione figurativa, prevedendo che:

durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative;
il periodo è coperto da contribuzione figurativa;
l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di €. 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale (importo rivalutato annualmente).
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità ed i datori di lavoro privati ne detraggono l’importo dalla denuncia contributiva.

I soggetti che usufruiscono del congedo straordinario biennale per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa. il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del Tfr.

L’art.6 prevede la possibilità per il dipendente di fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito anche per assistere più soggetti portatori di handicap grave, cumulando i permessi, a condizione che:

si tratti del coniuge o di un parente od affine entro il primo grado o entro il secondo qualora i genitori o il coniuge della persona portatrice di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età;
oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Inoltre, per prevenire eventuali abusi, viene previsto che il lavoratore, per poter usufruire dei permessi mensili per assistere un soggetto in situazione di handicap grave residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km. rispetto al suo luogo di residenza, è tenuto ad attestare con documentazione idonea l’avvenuto raggiungimento di tale luogo

Congedo per cure agli invalidi
La norma prevede che i lavoratori mutilati ed invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possano fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni, retribuito secondo il regime economico delle assenze per malattia (tale periodo non rientra nel periodo di comporto).

Condizioni:
- necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta risultante dalla domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Ssn od appartenente ad una struttura sanitaria pubblica;
- successivamente il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi (ad es. dialisi) a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche un’attestazione cumulativa.
Modifiche alla disciplina in materia di adozioni e affidamenti

La modifica prevede che i riposi giornalieri, in caso di adozione o affidamento, vadano fruiti entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia (anziché entro il primo anno di vita del bambino, come era invece previsto precedentemente).

Modifiche alla disciplina in materia di flessibilità del congedo di maternità
Con la modifica introdotta dall’art. 2 del decreto in oggetto, viene previsto che, in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha la facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, a condizione che sia il medico specialista convenzionato con il Ssn, sia il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice.

Fonte: Mario Giudici - Il Quotidiano Ipsoa