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Diritti e Doveri dei Lavoratori

Congedo straordinario, le nuove regole

Congedo straordinario

L'articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ha sostituito l'intero testo del comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, cambiando le regole per la richiesta del congedo straordinario indennizzato per l'assistenza ad un familiare con disabilità grave. Con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012 l'INPS fornisce alcuni chiarimenti, sottolineando in particolare la tassatività dell'ordine di priorità delle persone che possono richiedere il congedo.

Il precedente testo del comma 5 dell’articolo 42 prevedeva che i beneficiari del congedo retribuito fossero i genitori ovvero i fratelli e le sorelle della persona con disabilità grave in caso di scomparsa di entrambi i genitori medesimi. La norma è stata oggetto di numerosi interventi da parte della Corte Costituzionale (sentenze n. 133/2005, n. 158/2007 e n. 19/2009) che hanno modificato ed ampliato il novero dei soggetti che possono fruire del congedo indennizzato con l’estensione ai fratelli e alle sorelle conviventi, nonché al coniuge convivente e ai figli, anch’essi in quanto conviventi. conviventi.

Il decreto legislativo n. 119/2011, in attuazione dell’art. 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha recepito l’orientamento della Consulta ed ha identificato i soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare in situazione di disabilità grave, indicando il seguente, tassativo, ordine di priorità:

1.il coniuge convivente;
2.i genitori, anche adottivi o affidatari del disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3.i figli conviventi con i genitori disabili, qualora il coniuge convivente, il padre e la madre, anche adottivi, del disabile siano deceduti, mancanti ovvero affetti da patologie invalidanti;
4.i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, qualora il coniuge convivente, i genitori ovvero i figli della persona da assistere siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.
Stante la tassatività dell’elencazione è di tutta evidenza che la presenza nel nucleo familiare del disabile di un congiunto appartenente al grado più elevato di priorità esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore.

Con l’espressione “mancanti” deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono), debitamente certificata con provvedimento rilasciato dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità ovvero comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come precisato dall’Inps nella circolare n. 45 del 1° marzo 2011).

Le condizioni per fruire del congedo straordinario retribuito sono analoghe a quelle richieste per la fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è pertanto necessario:

il riconoscimento della condizione di disabilità grave del soggetto da assistere da parte della competente Commissione medica Asl, di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, integrata dal medico Inps, ai sensi dell’art.20, comma 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102;
il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria e continuativa. In tal caso è possibile fruire del congedo straordinario solo se presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverata la persona disabile.
Pur con il ricovero a tempo pieno è possibile fruire del congedo straordinario in caso di :

a) ricovero a tempo pieno di un minore per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
b) ricovero in stato vegetativo persistente e/o in situazione terminale;
c) interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie certificate (Inps, messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010).

Con la circolare n. 32 l’Inps sottolinea che vale per il congedo straordinario quanto disposto per i permessi ex legge n. 104/92 per quanto riguarda il “referente unico”. Pertanto, qualora una persona sia già titolare del diritto ai permessi mensili, un eventuale periodo di congedo straordinario può essere riconosciuto solo a favore di quella persona. E’ quindi escluso il diritto alla fruizione alternativa del beneficio da parte di più familiari, con l’unica eccezione dei genitori

Il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due anni, con riferimento alla persona gravemente disabile da assistere, vale a dire che questo è il periodo massimo utilizzabile per prestare assistenza nei confronti di uno stesso soggetto disabile. Purtuttavia, detto limite è altresì riferito al beneficio individuale fruibile dal dipendente che assiste. Questo l’esempio portato dall’Inps nella circolare n. 28/2012 indirizzata al proprio personale dipendente:

“un dipendente padre che abbia fruito di 6 mesi di congedo non retribuito per assistere un familiare di terzo grado, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53/2000, può eventualmente richiedere, per assistere il proprio figlio disabile, un periodo massimo di congedo retribuito, ai sensi dell’art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151/2001, pari a diciotto mesi, fino a concorrenza, quindi, del limite individuale di due anni di assenza fruibile da ciascun lavoratore dipendente per prestare assistenza alle condizioni previste dalla normativa vigente. Nell’esempio rappresentato, per assistere lo stesso figlio disabile, la dipendente madre potrà eventualmente fruire del congedo retribuito, di cui al citato articolo del d.lgs. n. 151/2001, per un periodo massimo di 6 mesi, fino a concorrenza dei due anni di assistenza a ciascun disabile garantita dalle disposizioni di legge vigenti. Si evidenzia che la predetta dipendente potrà eventualmente richiedere ulteriori diciotto mesi a titolo di congedo retribuito, ex art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, per assistere il proprio genitore convivente in condizione di disabilità grave, in assenza del coniuge e dei genitori di quest’ultimo, raggiungendo così il limite individuale di due anni di assenza nell’arco della vita lavorativa”.

Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto a percepire una indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita prima dell’inizio del congedo con esclusivo riferimento alle voci fisse e continuative. Viene altresì riconosciuto l’accredito figurativo del periodo di assistenza prestato, entro il tetto massimo complessivo di € 43.579,06 annui, rivalutato, a decorrere dall’anno 2011, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per l’anno 2012 l’importo è stabilito in euro € 45.472,00. Pertanto, l’indennità economica massima annua erogabile per i dipendenti iscritti all’AGO, è pari a € 36.813,47, mentre il limite mensile e quello giornaliero ammontano, rispettivamente, a € 3.067,79 e a € 102,26. Durante il periodo di congedo con naturano ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.

Sul congedo straordinario si è espressa anche la Funzione pubblica con la circolare n. 1/2012.

Fonte: Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido - Il Quotidiano Ipsoa 19/03/2012

Congedi e permessi, una riforma che limita gli abusi

L’art. 23 della legge 4/11/2010, n. 183 prevedeva l’emanazione di un testo unico di riordino della materia dei congedi, permessi e aspettative. Il Governo, sulla base di tale delega ha approvato il D. Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011 che, pur non riordinando la materia nel suo complesso, interviene con alcune norme in grado di superare alcune delle principali e più diffuse difficoltà interpretative ed applicative relative ai congedi ed ai permessi per maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001), per patologie invalidanti (L. n. 104/1992) e per motivi di studio (L. n. 476/1984), oltre a prevenire e limitare eventuali abusi riguardo la fruizione dei permessi, anche tenendo conto sia di pronunce della magistratura, sia di posizioni assunte dall’INPS per le parti di sua competenza.

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Congedi e permessi: le nuove regole

Fra le maggiori novità la norma di riordino della materia prevede:
- la possibilità della lavoratrice di rientrare anticipatamente al lavoro in caso di interruzione terapeutica o spontanea della gravidanza dopo il 180º giorno di gestazione;
- il diritto a fruire dei riposi giornalieri durante il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato;
- il prolungamento del congedo parentale, per un massimo di tre anni, entro gli otto anni di età del figlio gravemente disabile;
- il diritto di entrambi i genitori, anche adottivi, di un figlio con grave handicap di fruire, alternativamente, di permessi (tre giorni mensili);

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I genitori possono usufruire dei 3 giorni di permesso mensile anche nei primi 3 anni di vita del bambino?

Le modifiche apportate dal Collegato Lavoro alla Legge n. 104/1992 lasciano spazi a molti dubbi che gli enti preposti dovranno chiarire al più presto. Per avere un quadro preciso delle criticità che il Collegato Lavoro ha creato con riferimento ai permessi per assistere i portatori di handicap grave, occorre paragonare la vecchia e la nuova normativa.

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Ferie, countdown per l'azienda

Entro fine mese i datori di lavoro devono far fruire il residuo
Entro fine mese, i datori di lavoro devono consentire ai propri dipendenti di fruire del residuo ferie (di quattro settimane) maturato nell'anno 2008. Non farlo, comporta il rischio d'incorrere in una sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per lavoratore. Inoltre, agli stessi lavoratori deve essere concesso durante quest'anno la fruizione di almeno due settimane di ferie (a carico del monte da maturare per il 2010): in mancanza, stessa sanzione.

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L'indennità di trasferta: Ultimi chiarimenti ministeriali sull'istituto

A chiusura di un periodo molto attivo nella risposta a interpelli riguardanti la gestione dell'indennità di trasferta da parte del Ministero del Lavoro, facciamo un breve quadro riassuntivo di questo istituto.

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Permessi lavorativi: la modifica

Aggiornamento: il 31 marzo 2010 il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il testo del "Collegato Lavoro" per un riesame su alcuni aspetti relativi al diritto del lavoro. Pertanto fino alla nuova approvazione e alla definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Disegno di Legge di cui si parla in questo articolo non è vigente e le nuove indicazioni relative ai permessi lavorativi non sono applicabili.

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Lavoro al pc non senza istruzioni

Formazione e informazione sono capisaldi della prevenzione
Formazione essenziale per i videoterminalisti. Un mancato intervento formativo, infatti, potrebbe provocare un enorme spreco di tempo nel provare a fare un'operazione senza conoscere la maniera migliore per effettuarla, oltre alla frustrazione e demotivazione dell'addetto al personal computer. Lo sostiene, tra l'altro, l'Inail nel manuale guida per gli addetti ai videoterminali sulla sicurezza del lavoro (dlgs n. 81/2008).

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Il lavoro notturno: Divieti e controlli per la tutela del lavoratore

La disciplina del lavoro notturno è finalizzato ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per questo l'apparato sanzionatorio è principalmente di natura penale.

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I limiti dell'orario di lavoro: La disciplina dell'orario di lavoro di cui al D.Lgs. n.66/2

La disciplina dell'orario di lavoro di cui al D.Lgs. n.66/2003 è interessata da diversi limiti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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Vietato il Controllo dei Dipendenti su Internet

Il Garante per la Protezione dei dati Personali sulla Newsletter n. 328 del 22 Settembre 2009 indica che il datore di lavoro non può monitorare i siti Internet visitati dal lavoratore con l'utilizzo di un software che memorizzi le relative pagine. Infatti, tale comportamento viola il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e non risulta pertinente rispetto alle finalità.

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Emergenze? L'attività si ferma: La gestione dei rischi e i diritti dei dipendenti

Possibile abbandonare il posto di lavoro in caso di pericoli
L'emergenza blocca l'attività. In caso di pericolo grave, infatti, è facoltà del lavoratore abbandonare il posto di lavoro. Il datore di lavoro, peraltro, deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. Queste alcune delle misure previste per la gestione delle emergenze dal T.u. sicurezza, il dlgs n. 81/2008 riformato dal dlgs n. 106/2009.

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