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Dimissioni e Licenziamento

Il mancato superamento del periodo di prova

Il mancato superamento del periodo di prova costituisce un giustificato motivo di licenziamento, che deve essere esplicitato.

L’intimazione di un licenziamento è necessariamente un atto formale, che come tale non solo deve essere motivato, ma deve contenere una motivazione completa e non equivoca. In ogni caso, di fronte alla richiesta dei motivi effettuata dal lavoratore nelle lettera di contestazione del recesso, il datore di lavoro ha l’obbligo di esplicitarne i motivi in maniera completa.

Il mancato superamento del periodo di prova costituisce un giustificato motivo di recesso, che deve essere espressamente indicato come tale. Un recesso intimato nel corso del periodo di prova, ma per altri motivi, non equivale affatto ad un licenziamento in prova (Cassazione Sezione Lavoro n. 5103 del 27 febbraio 2008, Pres. Senese, Rel. Monaci).

Fonte: www.legge-e-giustizia.it