Dimissioni e Licenziamento
La revoca del licenziamento non necessita la forma scritta
La revoca del licenziamento non richiede la forma scritta, che va invece osservata per l’intimazione del licenziamento. Deve in materia applicarsi il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “i negozi risolutori degli effetti di atti richiedenti – come il licenziamento – la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali in ragione dell’autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione”.
La revoca può anche intervenire per fatti concludenti, dai quali possa desumersi l’intento del datore di lavoro di porre nel nulla il licenziamento intimato e di eliminarne gli effetti.
Per stabilire se il comportamento del datore di lavoro sia stato diretto a porre nel nulla il precedente recesso, il giudice non deve tenere conto della valutazione che di tale condotta abbia fatto il lavoratore, in quanto nella interpretazione dei negozi unilaterali si deve fare riferimento esclusivamente all’intento di chi ha posto in essere il negozio giuridico, e non anche a quello del soggetto nei confronti del quale il medesimo negozio può produrre effetti (Cassazione Sezione Lavoro n. 6742 del 13 marzo 2008, Pres. Sciarelli, Rel. Lamorgese).




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