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Back Sei qui: Home Sezioni & Articoli Dimissioni e Licenziamento Licenziamento ingiurioso, vessatorio, persecutorio

Dimissioni e Licenziamento

Licenziamento ingiurioso, vessatorio, persecutorio

In caso di licenziamento ingiurioso, vessatorio o persecutorio, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile del danno derivatone alla salute del lavoratore – In base all’art. 1223 cod. civile. Il licenziamento ingiustificato del lavoratore può produrre, oltre al pregiudizio economico costituito dalla perdita della retribuzione, una lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore.

Di tale lesione il datore di lavoro risponde a termini dell’art. 1223 cod. civ. in caso di licenziamento che sia non solo ingiustificato, ma anche ingiurioso, persecutorio o vessatorio.

In questa ipotesi, l’eventuale danno (lesione dell’integrità psico-fisica) diventa conseguenza non della perdita del posto di lavoro e della retribuzione, bensì dello stesso comportamento (ingiurioso, persecutorio, vessatorio) con cui è stato attuato, e che costituisce la causa del danno. In quanto conseguenza immediata e diretta del comportamento, questo danno diventa (ex art. 1223 cod. civ.) risarcibile. E’ da osservare che in tale ipotesi il danno, direttamente ed immediatamente connesso al comportamento, assume, per la sua stessa causa – ingiuria o persecuzione o vessazione – anche il carattere della prevedibilità. Invece nel caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, ma non ingiurioso, vessatorio o persecutorio, il datore di lavoro non risponde di eventuali conseguenze negative per la salute del lavoratore, in quanto tali conseguenze non rientrano fra gli effetti prevedibili del recesso. In materia deve essere applicato il seguente principio di diritto: “Il danno costituito dalla lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore e causato esclusivamente dall’illegittimità del licenziamento (per assenza della relativa giustificazione: giusta causa o giustificato motivo o violazione di norme legali o contrattuali) non è risarcibile. Il predetto danno è risarcibile ove sia conseguenza immediata e diretta dell’illegittimo comportamento datoriale con cui il licenziamento è stato adottato, come nel licenziamento ingiurioso o persecutorio o vessatorio. La prova della causa (di cui il danno è conseguenza immediata e diretta) è onere di colui che il danno lamenti” (Cassazione Sezione Lavoro n. 5927 del 5 marzo 2008, Pres. Senese, Rel. Cuoco).

Fonte: www.legge-e-giustizia.it