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Dimissioni e Licenziamento

Dimissioni volontarie: modello obbligatorio di comunicazione

Dopo l'approvazione del modello telematico per le dimissioni volontarie i servizi ispettivi del lavoro potranno dichiarare nulle le dimissioni rese senza la nuova modalità. La nullità automatica potrà costituire anche titolo per la diffida del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni arretrate, dalla data delle dimissioni nulle, a favore del lavoratore che vi abbia interesse, e se si, quali?

Il D.M. 21 gennaio 2008, attuativo della legge 17 ottobre 2007, n. 188, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 ed entrerà pienamente in vigore il prossimo 5 marzo 2008. Viene, quindi, adottato il modello informatico per presentare le dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale, con le caratteristiche proprie di non contraffazione e di non falsificazione, che rende radicalmente nulle le dimissioni presentate in qualsiasi altra modalità, anche in forma scritta ma senza utilizzo dell'apposito modulo.

Le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore subordinati, ma anche, per espressa previsione legislativa, dai prestatori d'opera autonomi occasionali, a progetto e associati in partecipazione, nonché per i soci lavoratori delle cooperative (restano fuori i soli rapporti che esulano dal rapporto di lavoro: tirocini formativi, stage, borse-lavoro, prestazioni di mutuo aiuto familiare, fra parenti entro il terzo grado in agricoltura o nell'artigiano) devono essere proposte esclusivamente con il modello approvato, che dev'essere inoltrato, personalmente o per il tramite di un apposito delegato (Servizi per l'Impiego, Comuni, D.P.L., D.R.L., Sindacati/Patronati), registrandosi in apposita pagina del sito internet del Ministero del Lavoro (http://www.lavoro.gov.it), compilando on-line il modello, inviandolo informaticamente e stampandone copia per il datore di lavoro.

La complessa procedura potrà dar luogo facilmente a situazioni di «dimissioni» (dipendenti che non si presentano più al lavoro) o di risoluzioni contrattuali individuali (specie di collaboratori o associati) senza ottemperanza agli obblighi di legge, e il personale ispettivo potrà operare un disconoscimento, per nullità ope legis, della cessazione del rapporto di lavoro sanzionando le errate registrazioni sui libri obbligatori di lavoro, le omissioni rispetto ai prospetti paga, ma anche procedendo ai relativi recuperi previdenziali e, attraverso lo strumento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 (diffida accertativa per crediti patrimoniali), diffidare il datore di lavoro a corrispondere le retribuzioni dovute al lavoratore fino alla data dell'accertamento.
Alla ditta toccherà, pertanto, procedere con un inevitabile contenzioso (amministrativo e giudiziario) al fine di dimostrare la propria irresponsabilità e la propria non colpevolezza, nonché l'oggettiva insussistenza e cessazione del rapporto di lavoro.

Si segnala, con riferimento alla Circolare del 18 marzo 2004 del Ministero del Lavoro, che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione cui appartiene.

Fonte: Pierluigi Rausei - www.shop.wki.it