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Dimissioni e Licenziamento

Lavoratore a termine e recesso anticipato

Quando un lavoratore a termine può recedere dal contratto prima della scadenza? Quali sono le conseguenze? E' previsto un risarcimento al datore di lavoro?

La disciplina del contratto a termine è contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001 - attuativo della Direttiva 199/70 Ce relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'Unice, dal Ceep e dal Ces - recentemente modificato dal c. 39, art. 1 della legge n. 247/2007 (recante le norme di attuazione del Protocollo sul Welfare).

La normativa regolamenta diversi aspetti del rapporto di lavoro a tempo determinato, tra cui la forma del contratto, i casi in cui è consentita l'apposizione del termine e la proroga, ma per quanto concerne la cessazione del rapporto e le sue conseguenze si limita a disciplinare, all'art. 5, le ipotesi di riassunzione del lavoratore alla cessazione del rapporto e di continuazione dello stesso oltre la scadenza del termine pattuito.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato può cessare legittimamente:

• alla naturale scadenza del termine senza che sia necessaria alcuna specifica comunicazione da parte del datore di lavoro e senza alcuna particolare conseguenza se non il pagamento delle competenze di fine rapporto dovute al lavoratore;
• ante tempus per il recesso del datore di lavoro assistito da giusta causa;
• ante tempus per il recesso del lavoratore assistito da giusta causa.

Ai sensi dell'art. 2119 c.c. entrambi i contraenti possono infatti recedere dal contratto a termine prima della sua scadenza qualora si verifichi una causa che, per la sua gravità, non consenta, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto.

In caso di dimissioni ante tempus del lavoratore assunto a tempo determinato il datore di lavoro potrebbe ottenere il risarcimento dei danni sofferti soltanto qualora le dimissioni non siano assistite da giusta causa. Pur potendo essere integrata da una serie indefinita di comportamenti la giusta causa del recesso certamente non potrà ravvisarsi nel reperimento di una migliore occasione lavorativa.

In secondo luogo il datore di lavoro dovrà fornire la prova dei danni subiti, prova che dovrà essere particolarmente rigorosa, potendo il risarcimento essere escluso nel caso in cui i pretesi danni non siano effettivamente riconducibili in modo immediato e diretto alle dimissioni o potendo essere ridotto in caso di colpevole inerzia del datore di lavoro nel reperimento di un lavoratore che sostituisca il recedente sino alla scadenza del termine.

La norma di chiusura nell'ambito della quantificazione del risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, l'art. 1226 c.c., prevede infine che se il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare, la sua liquidazione deve avvenire su base equitativa.

Ciò comporta che in mancanza di prova rigorosa da parte del datore di lavoro delle spese, delle perdite subite e del mancato incremento patrimoniale nonché del loro diretto collegamento causale con le dimissioni, è probabile che il risarcimento liquidato venga determinato in via equitativa magari in un importo equivalente all'ammontare dell'indennità sostitutiva del preavviso che il lavoratore avrebbe dovuto prestare se il rapporto di lavoro fosse stato a tempo indeterminato.

Per maggiori approfondimenti scaricate il file .pdf QUI.

Fonte: Renato Scorcelli - Guida alle Paghe - Ipsoa Editore