Dimissioni e Licenziamento
Dimissioni: Il campo di applicazione
Da un punto di vista soggettivo la nuova norma, per quanto riguarda l'identificazione del datore di lavoro, è estremamente generica: da ciò discende che non si possa escludere, sotto questo profilo, alcun datore di lavoro. Conseguentemente vi rientrano i datori di lavoro sia pubblici che privati, ivi compresi coloro che non rivestono la qualifica d'imprenditore quali, per esempio, i datori di lavoro domestico, le associazioni e i partiti.
Sotto il profilo oggettivo, invece, il comma 2 definisce puntualmente i contratti di lavoro per i quali è necessario fare uso del nuovo modulo. In particolare, il legislatore indica:
1. i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ., indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata del rapporto. Ovviamente, in questo caso ci si riferisce non solo agli operai e agli impiegati, ma anche ai dirigenti e ai quadri (art. 2095 cod. civ.). Si ritiene che l'ampio ambito di applicazione comprenda anche i rapporti di lavoro a tempo determinato ivi comprese le tipologie contrattuali di breve durata (per esempio,. sostituzione di lavoratore assente per malattia, maternità o per prestazioni di breve periodo) qualora le dimissioni vengano presentate prima della naturale scadenza o del verificarsi dell'evento cui sono correlate;
2. i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e i contratti di natura occasionale. In questo caso, presumibilmente, la norma si riferisce alla vasta gamma delle collaborazioni instaurate ex dlgs. n. 276/2003 (artt. 61 ss.), ivi comprese le cosiddette mini co.co.co. di cui al comma 2, dell'art. 61. Ma il riferimento è anche alle collaborazioni poste in essere, come detto, nella p.a. che trovano la specifica disciplina nel dlgs n. 165/2001 e nel dlgs n. 257/2000;
3. i contratti di associazione in partecipazione limitatamente, in questo caso, a quelli in cui l'associato apporti prestazioni lavorative e i redditi siano qualificati, ai fini fiscali, come provenienti da lavoro autonomo. In questo caso il riferimento normativo va ricercato negli artt. 2549 ss. cod. civ. e nell'art. 86, c. 2, del dlgs n. 276/2006;
4. i contratti di lavoro instaurati dalle società cooperative.
Al riguardo si rammenta che, in base all'art. 1, c. 3, della legge n. 142/2001, il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.
Da quanto sopra emerge, come il legislatore abbia inteso estendere la tutela in questione non soltanto ai lavoratori subordinati, ma anche a tutti quei prestatori d'opera che, indipendentemente dalla forma contrattuale che caratterizza la relativa prestazione lavorativa, si trovino comunque esposti al rischio di atti discriminatori e di violazioni di diritti fondamentali quali la tutela della maternità e la conservazione del posto di lavoro a fronte di malattie e infortuni.
Fonte: www.italiaoggi.it




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